Legittimo il licenziamento seppur non disposto per sanzionare analoghe condotte commesse dai colleghi (Norme & Tributi Plus Diritto de Il Sole 24 Ore, 29 agosto 2022 – Enrico De Luca, Raffaele Di Vuolo)

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29 Ago 2022

Il giudice può correttamente valorizzare l’esistenza di soluzioni differenti per casi uguali

Ai fini dell’esclusione della proporzionalità del licenziamento non è sufficiente sostenere che condotte simili commesse da altri dipendenti siano state sanzionate con provvedimenti di natura conservativa. Difatti, il giudice può correttamente valorizzare l’esistenza di soluzioni differenti per casi uguali. 

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22115/2022 del 13 luglio 2022, con cui è stata confermata la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore per aver cagionato, mentre era alla guida dell’autovettura di servizio, un incidente stradale a causa del mal posizionamento della gru retrogabina danneggiando il ponte situato sulla strada provinciale percorsa. 

Nel caso di specie, la società datrice di lavoro aveva valutato la grave inadempienza del dipendente, causativa dell’incidente, oltre che la mancata compilazione del disco orario obbligatorio e del cronotachigrafo, attestativi della velocità del mezzo, e aveva, quindi, comminato il recesso dal rapporto di lavoro senza preavviso. 

La Corte di Appello di Bologna confermava la legittimità del licenziamento, attesa la gravità della condotta fortemente lesiva del vincolo fiduciario, valutando proporzionata la sanzione espulsiva. 

Avvero la decisione il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione adducendo che la Corte territoriale non abbia attribuito alcuna rilevanza, ai fini dell’accertamento della legittimità del licenziamento, al diverso trattamento riservato dalla società ad altri dipendenti che avevamo commesso condotte similari a quella del lavoratore. Sul punto, il lavoratore richiamava un precedente orientamento secondo cui “l’idendità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa” (Cass. n. 14252/2015). 

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