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Licenziabile il dipendente in malattia che si dedichi ad altra attività (Il Quotidiano del Lavoro, 28 marzo 2018 – Alberto De Luca, Valentino Biasi)

28 Mar 2018

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, torna ad occuparsi di licenziamenti intimati per attività extra lavorativa prestata in costanza di malattia ponendo l’accento sull’importanza che il lavoratore faccia il possibile per porre le proprie energie a disposizione del datore di lavoro in osservanza degli obblighi contrattuali assunti. In particolare, la Suprema Corte ha affrontato il caso di un lavoratore che, assente per malattia per dolori lombari, si era esibito in pubblico svolgendo attività di concertista suonando in piedi la fisarmonica. Il dipendente era stato licenziato per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, nonché quelli di diligenza e fedeltà, avendo con la propria condotta rischiato di compromettere, aggravare e/o ritardare la guarigione e, conseguentemente, la ripresa dell’attività lavorativa. Investita della questione su ricorso del datore di lavoro, la Suprema corte, in coerenza con il proprio orientamento consolidato, ha avuto modo di osservare che per giustificare il licenziamento sia di per sé sufficiente il comportamento imprudente del lavoratore che, con la sua condotta, possa astrattamente pregiudicare il tempestivo rientro in servizio.

 

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