Licenziamento collettivo: irrilevante l’avvio di plurime “procedure Fornero” (Norme & Tributi Plus Diritto – Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2021 – Vittorio De Luca, Alessandra Zilla)

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14 Giu 2021

Con la recente sentenza n. 15118 del 31 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha statuito che l’avvio di molteplici procedure di licenziamento individuale per motivi oggettivi ai sensi dell’articolo 7 della legge 604/66 non rileva, di per sé, ai fini del calcolo del numero minimo di cinque recessi che impone l’apertura della procedura di licenziamento collettivo.

La sentenza trae origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato ad una lavoratrice la quale, impugnando il recesso, eccepiva l’illegittimità dello stesso in quanto la società – sebbene nell’arco di 120 giorni avesse comunicato alla Direzione territoriale l’intenzione di procedere al licenziamento di 7 dipendenti per motivi oggettivi, tutti conclusisi con risoluzioni consensuali – aveva omesso di avviare la procedura di licenziamento collettivo.

Le domande della lavoratrice venivano rigettate in primo grado, mentre, in seconda istanza, venivano accolte dalla Corte d’Appello di Trieste, che dichiarava l’illegittimità del licenziamento per l’omesso avvio della procedura di licenziamento collettivo.

Contro la pronuncia resa dalla Corte territoriale proponeva ricorso in cassazione la società, eccependo la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della legge 223/91 avendo la Corte d’Appello erroneamente equiparato l’intenzione di recedere ai sensi dell’art. 7 della legge 604/66 ad un vero e proprio licenziamento. La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso promosso dal datore di lavoro, ha fondato il proprio convincimento sulla scorta di argomentazioni di ordine letterale e sistematico.

Come precisato dagli ermellini, l’espressione “intenda licenziare” contenuta nell’art. 24 della legge 223/91 costituisce una chiara manifestazione della volontà di recesso, mentre l’espressione “deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo” contenuta nell’art. 7 della legge 604/66 è finalizzata ad intraprendere la procedura di compensazione (o conciliazione) dinanzi alla DTL (ora ITL) e non può ritenersi di per sé equiparabile ad un licenziamento.

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