Nell’appalto non genuino il licenziamento deve essere effettuato dal committente (Newsletter Norme & Tributi n. 177 Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Irene Crisci)

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30 Apr 2024

Con la sentenza n. 32412 del 22 novembre 2023, la Corte di Cassazione si è occupata della

legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro formale nei confronti di un lavoratore

impiegato nell’ambito di un appalto non genuino.

Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro

alle dipendenze della società committente, la dichiarazione dell’inefficacia del licenziamento in

quanto intimato dall’appaltatrice e non dall’«effettivo» datore di lavoro e la riammissione in

servizio. La Cassazione, investita della vicenda, ha in primo luogo affermato che non è preclusa al

lavoratore la possibilità di agire in giudizio per l’accertamento della sussistenza di una situazione di

interposizione fittizia e per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze del

committente anche in caso di licenziamento irrogato dall’appaltatrice.

La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito che in caso di interposizione fittizia il potere di recesso deve

essere in ogni caso esercitato dal reale datore di lavoro e non da quello fittizio, a pena di

inefficacia del recesso; il datore di lavoro sostanziale, infatti, non può avvalersi del licenziamento

irrogato dall’appaltatore quale atto di gestione del rapporto.

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