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CONTRIBUTI PER LE INDENNITÀ DI MALATTIA: DAL 1° MAGGIO NON PIÙ ESCLUSE LE CATEGORIE IN CUI È IL DATORE DI LAVORO A RETRIBUIRE DIRETTAMENTE IL DIPENDENTE ASSENTE

Categorie: DLP Insights, Normativa

22 Lug 2011
L’INPS, con messaggio 14490/2011, ha evidenziato come il Governo abbia eliminato l’esonero dalla contribuzione destinata al finanziamento dell’indennità economica di malattia previsto in capo ai datori di lavoro che si sostituiscono all’Istituto nel retribuire il lavoratore malato, come accade nel terziario. Infatti, l’art. 18, comma 16, lettera a) del D.L. n. 98/2011 aggiunge all’art. 20 del D.L. n. 112/2008 il comma 1-bis, che pone l’obbligo di contribuzione di malattia, dal 1° maggio 2011, a carico dei datori di lavoro che, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune, corrispondono il trattamento economico di malattia in luogo dell’INPS. Nel medesimo messaggio l’INPS sottolinea che lo stesso comma 16, lettera b), non consente la ripetizione dei contributi versati dagli stessi datori di lavoro fino a quella data. Ciò, in quanto da tale data i datori di lavoro sono in ogni caso tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità di malattia nei confronti dei lavoratori cui l’assicurazione è applicabile.

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