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JOBS ACT: CON IL NUOVO ART. 4, L. 300/1970 PER GLI STRUMENTI DI LAVORO BASTA L’INFORMATIVA

Categorie: DLP Insights, Normativa

11 Giu 2015

Lo schema di decreto legislativo sulle semplificazioni, licenziato in prima bozza dal Governo lo scorso 11 giugno, in attuazione dell’art. 1, comma 7, lettera f), L. 183/2014, riscrive il testo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori in tema di controlli a distanza. Nella nuova formulazione della norma rimarrà invariata, sostanzialmente, la procedura sindacale e/o di autorizzazione a cura della DTL per l’installazione degli impianti audiovisivi, mentre verrà introdotta la disciplina degli strumenti di lavoro. Per quest’ultimi (ad esempio pc, tablet o telefonini) non sarà necessario alcuno accordo sindacale, ma, in recepimento delle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy negli ultimi anni, correrà l’obbligo per il datore di lavoro di fornire adeguata informativa sull’utilizzo degli strumenti e dei dati raccolti nonché sulle modalità di controllo. Il nuovo testo dell’art. 4, L. 300/1970 prevedrà infine espressamente la facoltà di utilizzare i dati raccolti dal datore di lavoro per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, e dunque anche sul versante disciplinare.

La nuova disciplina, qualora dovesse essere definitivamente approvata nei termini sopra descritti, introduce una chiara semplificazione della materia ponendola al passo con i tempi. La riforma si risolve, in sostanza, in un “ammodernamento” della normativa dei controlli, rendendola meno bloccante rispetto alle normali dinamiche delle attuali realtà aziendali e, di fatto, recependo gli orientamenti giurisprudenziali che si sono progressiva affermati.

Questo intervento ha generato le aspre critiche di quanti vedono un indebolimento della tutela della privacy dei lavoratori, che, tuttavia, si ritiene sarà salvaguardata dal Garante, che, con le sue direttive, si porrà quale attento supervisore.

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