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JOBS ACT: LA DELEGA PRENDE FORMA

Categorie: DLP Insights, Normativa

29 Dic 2014

Il 24 dicembre il Governo ha varato la nuova normativa sul contratto a tutele crescenti che sarà applicabile ai nuovi assunti dal 2015, oltre ad aver provveduto ad un primo esame del decreto legislativo sulla nuova Aspi, che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo giugno.

Diseguito le principali novità in materia di tutele in caso di licenziamenti illegittimi.

     

  1. L’indennità crescente

Salve le ipotesi residuali in cui resta applicabile la tutela reale (cfr.successiva lettera c), in caso di licenziamento per motivi disciplinari o economici che sia dichiarato illegittimo, al lavoratore spetta esclusivamente un risarcimento economico.

La misura dell’indennità viene modulata in funzione della causa dell’illegittimità, della dimensione aziendale e dell’anzianità di servizio del lavoratore (“a tutele crescenti”), ed in particolare:

  1. nella generalità dei casi: 2 mensilità per anno di servizio fino a un massimo di 24 mensilità e con un minimo di 4;

  2. per vizio di motivazione o della procedura disciplinare: una sola mensilità per anno di servizio, fino ad un massimo di 12 mensilità e con un minimo di 2;

  3. per le piccole imprese (fino a 15 dipendenti): l’indennità è dimezzata e non può superare il limite di 6 mensilità.

 

  1. Le misure deflative: conciliazioni veloci e revoca del licenziamento

Per incentivare le conciliazioni veloci, è previsto che entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni) il datore di lavoro potrà offrire, allo scopo di evitare il giudizio, una mensilità per anno di servizio fino a un massimo di 18 mensilità e con un minimo di 2.

Inoltre, in caso di revoca del licenziamento entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata, ma senza applicazione dei regimi sanzionatori previsti dal decreto.

     

  1. Quando opera ancora la reintegrazione

Il decreto conferma la reintegra in servizio in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale, nonché, per i licenziamenti disciplinari, nel caso di insussistenza materiale del fatto contestato.

 

 

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