DLP Insights

Permessi ex L. 104/92 a parenti di terzo grado (Il Sole 24 Ore, 1 luglio 2014, pag. 33)

Categorie: DLP Insights, Normativa

04 Lug 2014
I tre giorni al mese di permesso retribuito per assistere familiari con gravi handicap possono essere chiesti anche per parenti o affini entro il terzo grado se costoro non hanno coniuge o genitori che possono assisterli. Rispondendo con l’interpello 19 del 26 giugno al quesito posto dalle associazioni Anquap e Cida, il Ministero del Lavoro chiarisce che questa è l’unica condizione e non rileva che vi siano altri parenti o affini, di grado inferiore che potrebbero assistere la persona disabile. Affinché il lavoratore possa chiedere i tre giorni di permesso per assistere un parente o un affine di terzo grado è sufficiente, quindi, che i genitori o il coniuge della persona che necessita dell’assistenza si trovino in una delle seguenti condizioni: abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; siano anch’essi affetti da patologie invalidanti; siano deceduti o mancanti. Per mancanti si intende non solo l’assenza naturale o giuridica, ma ogni altra condizione certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale divorzio, separazione legale o abbandono. Si ricorda, peraltro, che sono parenti di terzo grado i bisnonni, i pronipoti, gli zii, i nipoti (figli di sorelle e fratelli), e sono affini di terzo grado i parenti (dello stesso grado) del coniuge. Inoltre, il Ministero precisa che non possono essere riconosciuti permessi a più lavoratori per assistere la stessa persona: si tratta del cosiddetto “referente unico” introdotto dall’art. 24 della L. 183/2010, che ha profondamente modificato la materia.

Altri insights