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Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 9550 del 6 settembre 2022 – Congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza

Categorie: DLP Insights, Prassi | Tag: Congedo parentale

27 Set 2022

L’ispettorato Nazionale del Lavoro (l’“INL”) con la nota n. 9550 del 6 settembre 2022 illustra le nuove disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (il “Decreto”) in materia di congedi e permessi nonché altri istituti a tutela dei prestatori di assistenza.

Il Decreto, anche noto come “Decreto Conciliazione Vita-Lavoro” ed entrato in vigore il 13 agosto 2022, dà attuazione alla Direttiva (UE) n. 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

La nota dell’INL, dunque, riassume le principali novità introdotte dal Decreto in relazione ai singoli istituti.

  • Congedo di paternità obbligatorio

Rispetto alla previgente disciplina, il Decreto introduce l’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo Unico a sostegno della maternità e della paternità – “TU”), in merito al congedo di paternità obbligatorio, stabilendo che il padre lavoratore (anche adottivo o affidatario), dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, deve astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

Il congedo è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.

Tale congedo si aggiunge al congedo di paternità alternativo, disciplinato dall’art. 28 T.U., spettante al padre in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, in alternativa al congedo di maternità.

Il congedo dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

La nota dell’INL ricorda, inoltre, che durante la fruizione del congedo di paternità (obbligatorio e alternativo) vige il divieto di licenziamento del padre lavoratore, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino; in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (quali indennità di preavviso e NASPI) e lo stesso non è tenuto al preavviso.

  • Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti

Il Decreto modifica altresì il comma 1 dell’articolo 34 del T.U., prevedendo che, alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore.

Entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

La nota dell’INL ricorda che i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. restano invariati.

Inoltre, al genitore solo (tra cui il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio) sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. Nel caso di affidamento esclusivo del figlio, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Con l’occasione, l’INL rammenta che, i periodi di assenza per congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Ciò anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

L’INL evidenzia poi che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo eventuali discipline di maggior favore della contrattazione collettiva.

  • Congedo straordinario di cui all’articolo 42 del T.U.

Sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto, nell’ordine di priorità, al coniuge convivente sono stati equiparati la parte dell’unione civile convivente e il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità.

È stato, inoltre, previsto che il congedo possa essere fruito entro 30 giorni (e non più 60) dalla richiesta, oltre alla possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

  • Permessi per assistenza persona con disabilità di cui all’articolo 33 L. 104/1992

Con le nuove disposizioni introdotte dal Decreto, viene superato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – per i quali è sempre stata prevista tale facoltà – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

  • Priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

In conseguenza delle modifiche introdotte dal Decreto, viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che al coniuge, anche alla parte di un’unione civile convivente o al convivente di fatto.

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