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Razzismo e xenofobia: nuovi paradigmi della Responsabilità amministrativa degli enti (Newsletter Norme & Tributi n. 121 – Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Luciano Vella)

28 Feb 2018

Lo scorso 8 novembre è stata approvata definitivamente dalla Camera la Legge Europea 2017. Composta di 30 articoli, fra le varie novità vi è l’introduzione, all’interno del D.Lgs. 231/01, dell’art. 25-terdiecies. In particolare, la normativa introduce fra i reati presupposto della 231 quelli del Razzismo e della Xenofobia, di cui alla L. 654/75. Invero, le fattispecie criminose in esame puniscono le condotte tese a realizzare attività propagandistica, di istigazione o incitamento che si fondino “sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra”. La violazione di tale disposizione potrà comportare l’applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.239.200 nonché di quelle interdittive di cui all’art. 9 della 231. Alla luce di quanto sopra, i modelli di organizzazione dovranno rappresentare una fonte di garanzia anche nei rapporti intranei alle società, al fine di prevenire che nelle dinamiche interne tra i dipendenti possano concretizzarsi e/o fomentarsi situazioni discriminatorie capaci di integrare le ipotesi criminose in esame. In questo contesto il datore di lavoro dovrà, quindi, aggiornare il modello organizzativo adoperandosi con l’adozione di protocolli e/o misure specifiche, idonee a prevenire la commissione di queste tipologie di reati nell’ambito lavorativo.

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