Tribunale di Milano: il rider deve essere assunto con contratto subordinato full-time (Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore, 13 maggio – Enrico De Luca, Luca Cairoli)

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16 Mag 2022

Con sentenza n. 1018/2022, pubblicata il 20 aprile 2022, il Tribunale di Milano, in persona del giudice Franco Caroleo, confermando un orientamento ormai maggioritario, ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un rider ed una nota piattaforma di food delivery, con riconoscimento in favore del lavoratore dell’inquadramento nel 6° livello e del relativo trattamento retributivo previsto dal CCNL Commercio (applicato ai dipendenti della Società).

I fatti di causa e le modalità di organizzazione dell’attività del rider

Il rapporto tra il rider e la Società era regolato, a far data dall’ottobre 2018, da un contratto di lavoro autonomo, avente ad oggetto servizi di prelievo e consegna di cibi e bevande mediante bicicletta, motoveicolo o autoveicolo. Nel caso di specie, l’offerta della prestazione lavorativa da parte del rider avveniva tramite un sistema di prenotazione via app (installata sul cellulare del lavoratore), tramite la quale quest’ultimo, ogni lunedì, effettuava le prenotazioni delle sessioni di lavoro per tutta la settimana entrante, selezionando giorno e ora messi a disposizione dalla piattaforma.

L’accesso alla prenotazione era suddiviso in fasce orarie, alle quali il rider poteva accedere in base a c.d. “valori degli indici di prenotazione” conseguiti dal lavoratore in base al suo grado di affidabilità (numero delle occasioni in cui il rider, pur avendo prenotato la sessione di lavoro non effettuava il login nell’app nei primi 15 minuti dall’inizio della sessione) e il suo grado di partecipazione durante le sessioni con maggiore richiesta di lavoro stabilite dalla Società nei giorni dal venerdì alla domenica nella fascia oraria 20:00-22:00.

Così, l’accesso alla prima fascia di prenotazione (quella delle ore 11:00) con maggiore disponibilità di turni prenotabili per l’intera settimana era consentita solo ai rider che presentavano un valore massimo dei predetti indici, mentre i rider con indici inferiori potevano accedere solo alle fasce di prenotazione successive (quelle delle 15:00 e delle 17:00) con minore disponibilità di turni di lavoro prenotabili.

La versione integrale dell’approfondimento è stata pubblicata sul numero 20 di Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore.

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