Whistleblowing ad ampio raggio (Italia Oggi Sette Affari Legali – 5 aprile 2023, Vittorio De Luca)

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05 Apr 2023

Tutelati anche azionisti, apprendisti, autonomi, consulenti.

Whistleblowing a perimetro ampio. Le aziende del settore privato, oltre ai dipendenti in forza ed ai collaboratori, dovranno garantire la tutela anche ai lavoratori subordinati, agli apprendisti, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e ai consulenti, ai volontari ed ai tirocinanti (anche non retribuiti), agli azionisti, a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto) e a tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori. Lo prevede il digs n. 24/2023 con il quale il legislatore italiano ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. Direttiva Whistleblowing). La norma sarà efficace a partire dal 15 luglio 2023 o dal successivo 17 dicembre per le aziende che hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249, nonché per quelle che hanno adottato il modello organizzativo previsto dal digs 231. La finalità della disposizione è quella di obbligare le aziende e le altre organizzazioni destinatarie della norma ad attivare strumenti informatici atti a consentire la segnalazione di violazioni di disposizioni normative. Il legislatore anche comunitario ha inteso tutelare i potenziali informatori. La tutela dovrà, altresì, essere garantita anche quando il rapporto di lavoro non e stato, ancora, costituito, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o comunque in fase precontrattuale, durante il periodo di prova o dopo lo scioglimento del rapporto, ove le informazioni sulle possibili violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto. Le misure di protezione per i segnalatori sono destinate anche ai c.d. “facilitatori” (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo odi parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nello stesso contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente ovvero agli enti di proprietà e agli enti che operano nel medesimo contesto di tali soggetti. Di qui all’entrata in vigore del decreto, le aziende destinatarie dovranno provvedere a i) definire e approvare apposite procedure per disciplinare il processo di segnalazione, ii) attivare i precitati canali informatici di segnalazione, iii) realizzare quanto necessario per assicurare tutele e riservatezza ai soggetti segnalanti, iv) prevedere e disciplinare le iniziative che consentano di porre rimedio nel caso di segnalazione di violazioni. Ciò, senza tralasciare dettagli apparentemente non significativi, come la messa a punto e affissione del codice disciplinare che spesso manca, non è completo o adeguatamente compilato.

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