Q&A

Rinunzie e transizioni

Rinunzie e transizioni

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
In cosa si sostanzia la rinuncia e in cosa la transazione?

La rinuncia si sostanzia in una dichiarazione unilaterale di volontà o in un comportamento concludente con cui il lavoratore rinuncia ad esercitare un proprio diritto. La transazione, invece, è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che potrebbe sorgere tra loro.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
A quali diritti può rinunciare il lavoratore?

Il lavoratore può rinunciare o transigere, in maniera del tutto libera solo con riferimento a diritti c.d. derogabili previsti dalla legge, dal CCNL o dal contratto individuale, quando essi siano migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge o dal CCNL (i.e., superminimo, mensilità aggiuntive ulteriori, permessi aggiuntivi non previsti dal CCNL). La rinuncia o la transazione avente ad oggetto diritti inderogabili e già entrati nella diponibilità del lavoratore, è invece possibile solo se effettuata dinanzi a una delle c.d. “sedi protette”.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Il lavoratore può rinunciare a diritti “futuri”?

La rinuncia o la transazione avente ad oggetto diritti futuri, ossia diritti che non sono ancora entrati nella disponibilità del lavoratore, è sempre nulla.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono le c.d. “sedi protette”?

L’art. 2113 cod. civ. dispone che le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti o accordi collettivi, sono valide solo se contenute in verbali di conciliazione sottoscritti in una c.d. sede protetta. Per sede protetta si intendo:

  • la sede giudiziale (i.e., verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi al giudice del lavoro);
  • le commissioni di conciliazione istituite presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o le sedi di certificazione, comprese le Università;
  • le commissioni di conciliazione istituite in sede sindacale;
  • i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale.
Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Il lavoratore può impugnare le rinunce o le transazioni?

Le rinunce o le transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili che non sono avvenute in sede protetta, possono essere impugnate dal lavoratore entro 6 mesi dalla data:

  • di cessazione del rapporto, se sono avvenute nel corso del rapporto di lavoro;
  • in cui si è perfezionata la rinuncia o la transazione, se avvenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
I contenuti della presente Sezione non costituiscono un parere tecnico e/o legale o altro tipo di consulenza professionale.
I contenuti della presente Sezione hanno uno scopo meramente divulgativo e informativo, non hanno carattere esaustivo e possono essere rimossi o modificati in qualsiasi momento.
Per specifichi problemi o situazione occorre richiedere una consulenza specifica.
Lo Studio declina ogni responsabilità per qualsivoglia danno, diretto o indiretto, incidentale o conseguenziale legato all’uso, proprio o improprio, dei contenuti della presente Sezione.