L’INPS, con il messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, fornisce indicazioni circa i periodi di assenza dei lavoratori del settore privato per quarantena Covid con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o per quarantena precauzionale, disposti dall’operatore di sanità pubblica. L’INPS, come noto, ha sinora parificato la quarantena alla malattia riconoscendone la relativa indennità. L’Istituto ora chiarisce di aver ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. A seguito di ciò le strutture territoriali hanno avviato le attività necessarie, sulla base delle valutazioni eseguite dai rispettivi Uffici medico-legali, ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento in esame. Nel contempo l’Inps precisa che “il legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021 appositi finanziamenti volti alla tutela della quarantena”. Pertanto, continua l’Istituto, non si potrà riconoscere la tutela previdenziale (erogazione dell’indennità e relativo accredito figurativo) per gli eventi riferiti all’anno in corso. L’Inps rammenta, altresì, che provvederà al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati. In ogni caso, in questi giorni il Ministro del Lavoro ha dichiarato che sono “maturate le condizioni perché si usino risorse che erano appostate da altre parti” così da parificare la quarantena da Covid alla malattia, assicurando che ne avrebbe parlato al prossimo Consiglio dei Ministri.

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Il nostro Managing Partner Vittorio De Luca parteciperà alla seconda edizione del “Welfare & HR Summit” organizzato da Il Sole 24 Ore il prossimo 22 febbraio.

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Considerazioni ai tempi del COVID-19: l’emergenza in atto integra l’ipotesi di causa di forza maggiore per la sospensione della retribuzione?

La situazione pandemica da diffusione del COVID-19 in corso integra l’ipotesi di causa di forza maggiore?

A fronte di questo quesito, si è ritenuto opportuno volgere qualche breve riflessione in merito all’incidenza che questa vicenda potrà avere sui rapporti di lavoro, valutando se la peculiare contingenza possa o meno esonerare l’operatore impossibilitato nell’adempimento del contratto – nel caso di specie, il datore di lavoro che sospende il pagamento della retribuzione – e ad invocare la forza maggiore.

La natura onerosa e sinallagmatica del rapporto di lavoro subordinato

Come noto, all’art. 2094 Cod. Civ., il legislatore definisce prestatore di lavoro subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

Ai fini di nostro interesse, dall’analisi di predetta norma emerge che nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato: 

  • il lavoratore o prestatore di lavoro si obbliga a svolgere una specifica attività lavorativa e 
  • il datore di lavoro si obbliga a pagare una retribuzione. 

Aggiungiamo che il rapporto di lavoro subordinato è, tra l’altro, caratterizzato: 

  • dall’onerosità, nel senso che uno degli elementi essenziali che lo caratterizza è il riconoscimento della retribuzione al lavoratore; 
  • da prestazioni sinallagmatiche, nel senso di prestazioni corrispettive, in concreto prestazione di lavoro a fronte di retribuzione.

La relazione tra datore di lavoro e prestatore può essere letta anche sotto il profilo della posizione debitoria e creditoria. 

In quest’ottica, il lavoratore subordinato è tenuto a un’obbligazione di fare, ovvero la locatio operarum, tradizionalmente intesa come obbligazione di mezzi (le proprie energie lavorative), il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la retribuzione.

Sospensione della retribuzione in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa di forza maggiore

Ciò chiarito, quando il datore di lavoro può sospendere legittimamente il pagamento della retribuzione?

Traslando il contenuto delle disposizioni contenute negli artt. 1206 e 1218 c.c. al rapporto di lavoro subordinato, in forza del sinallagma sotteso al rapporto di lavoro, il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento della retribuzione sempre e comunque, ad eccezione del caso di impossibilità della prestazione lavorativa quindi in presenza di un fatto impossibilitante che esprima l’assenza della sua colpa e colpisca il substrato aziendale della prestazione lavorativa (es. alluvione, terremoto). 

In tutti gli altri casi, a fronte della messa a disposizione della prestazione di lavoro da parte del lavoratore, il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento dello stipendio.

Richiedi il contributo integrale compilando il form sottostante.

Fonte: versione integrale pubblicata su Guida al lavoro de Il Sole 24 ore.