Il 21 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta il D.L. n. 146/2021 (“Decreto”) recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Si riportano di seguito le principali novità in materia di lavoro contenute nel Decreto:

  • Cassa integrazione Covid-19: I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 21 ottobre 2021, domanda di concessione di
  • ulteriori 13 settimane di assegno ordianrio (FIS) e cassa integrazione in deroga (CIGD);e,
  • ulteriori 9 settimane di cassa integrazione ordianria (CIGO), per i datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e della conciatura.  

            In  entrambi i casi:

  1. i trattamenti di integrazione salariale sono compresi nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021;
  2. non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale;
  3. le ulteriori settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali siano stati già interamente autorizzati i precedenti periodi di integrazione salariale, rispettivamente di 28 e 17 settimane;
  4. per tuta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il divieto di licenziamento.
  • Congedi parentali per i lavoratori con figli in Dad o in quarantena: I dipendenti – genitori di figli  conviventi minori di anni 14, alternativamente all’altro genitore – possono assentarsi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte (i) alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, (ii) alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché (iii) alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto dovunque avvenuto. In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa, divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

  • Rifinanziata  l’indennità di malattia per quarantena: La quarantena viene equiparata alla malattia. In particolare, viene ridata copertura finanziaria, dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, all’indennità di malattia per quarantena. Inoltre, per i predetti termini, i datori di lavoro hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità a carico dell’Istituto. Il rimborso una tantum è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
  • Sicurezza sui luoghi di lavoro: L’Ipsettorato Nazionale del Lavoro può sospendere l’attività di un impresa allorquando (i) riscontra che almeno il 10% (e non più il 20%) del personale è irregolare oppure (ii) appura gravi violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’impresa destinataria del provvedimento non può, altresì, contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione. Per poter riprendere l’attività produttiva l’impresa dovrà non solo ripristinare le regolari condizioni di lavoro ma anche pagare una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, l’impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

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I Soci e collaboratori dello studio legale De Luca & Partners rimangono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

L’Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 1037 del 26 novembre 2020, è intervenuto in merito agli accertamenti sugli eventuali illeciti a carico del committente nell’appalto “labour intensive”.

La normativa di riferimento

L’art. 4 del D.L. 124/2019 (cd “Decreto Fiscale”) ha introdotto nel D.Lgs. 241/1997 il nuovo art. 17bis che pone nuovi obblighi in capo ai committenti di appalti labour intensive.

In particolare, dal 1° gennaio 2020, le imprese committenti sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto. Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

La medesima disposizione prevede, in caso di violazione dei succitati obblighi, la sospensione da parte del committente del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio “ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa”.

I chiarimenti dell’Ispettorato

L’Ispettorato del Lavoro, nella sua nota, richiama la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1E del 12 febbraio 2020 in cui si evidenzia che la relazione illustrativa all’art. 4 individua la finalità degli obblighi in questione nella necessità di contrastare il “fenomeno consistente nell’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati”. Ciò, attraverso la creazione di sistemi posti a carico del committente di appalti “labour intensive”.

Peraltro, la violazione degli obblighi posti a carico del committente è sanzionata con una somma pecuniaria pari a quella irrogata all’impresa affidataria per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.

Continua l’Ispettorato, nella sua nota, che l’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato : “tale somma non è dovuta quando – nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 – l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo”.

In considerazione di quanto sopra esposto, a parere dell’Ispettorato, gli obblighi di controllo del committente sono diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale in capo alle imprese affidatarie. Pertanto, la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali può ritenersi sussistente la competenza dell’Ispettorato stesso.

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Con la Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle novità introdotte dall’articolo 17-bis del Decreto Fiscale 2019 (L. 19 dicembre 2019, n. 157) in materia di contratti di appalti.

Entriamo nel dettaglio dei chiarimenti più importanti.

AMBITO SOGGETTIVO

L’Agenzia dell’Entrate, innanzitutto, si sofferma sulla definizione di “committente”. Nello specifico la stessa ritiene che questa definizione si riferisce sia al committente originale che al subappaltatore. Ciò in quanto nei rapporti in cui vi siano committenti, appaltatori e subappaltatori (c.d. rapporti “a catena”) ognuno di essi potrebbe singolarmente rivestire il ruolo di committente rientrando, in tal modo, nell’ambito di applicazione della disciplina.

AMBITO OGGETTIVO

L’Agenzia delle Entrate provvede poi a fornire chiarimenti sui presupposti al ricorrere dei quali il committente deve adempiere ai nuovi obblighi e le relative cause di esonero.

a) Quando il committente deve adempiere ai nuovi obblighi

In particolare, i nuovi obblighi si applicano nel caso di affidamento ad una impresa del compimento di una o più opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, nell’ambito di un contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati a prevalente utilizzo di manodopera.

Sul punto, l’Agenzia chiarisce che non è importante il nomen iuris che le parti attribuiscono al rapporto ma l’effettiva prevalenza di manodopera presso le sedi del committente.

Il riferimento ad una “impresa” porta ad escludere dai soggetti affidatari gli esercenti arti o professioni. Viceversa, vi rientrano i contratti d’opera stipulati con imprese, a condizione che le stesse utilizzano per l’esecuzione dell’opera/servizio commissionato lavoratori aventi diritto alla percezione di reddito da lavoro dipendente o assimilati.

La determinazione della soglia dei 200.000 euro fa riferimento ai singoli contratti in essere nell’anno (solare) di riferimento (1° gennaio-31 dicembre), ad eventuali modifiche sopraggiunte e a tutti i contratti stipulati nell’anno da ciascuna impresa.

Se il contratto è su base annuale o pluriennale con un prezzo predeterminato, il calcolo dovrà essere impostato secondo un meccanismo di pro-rata-temporis. Nel caso, invece, siano sottoscritti dei contratti senza un prezzo o una scadenza predeterminati, si seguirà un criterio di cassa e gli obblighi decorreranno relativamente ai redditi da lavoro dipendente e assimilati al momento di superamento dell’ammontare previsto e fino alla scadenza del contratto.

Ancora. Le prestazioni debbono essere svolte presso “le sedi di attività del committente” tra cui rientrano le sedi legali, operative, gli uffici di rappresentanza e ogni altro luogo riconducibile al committente e che sia destinato allo svolgimento dell’attività attraverso l’utilizzo di “beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”. Se l’utilizzo di beni strumentali è occasionale o comunque non indispensabile per l’esecuzione dell’affidamento, non si deve ritenere esistente tale condizione.

Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma i contratti di somministrazione ex art. 30 del D.Lgs. 81/2015. Ciò in quanto l’agenzia di somministrazione “mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”. Rientrano, però, nell’ambito di applicazione le ipotesi di somministrazione illecita di manodopera

b) Quando il committente è esonerato dall’adempiere ai nuovi obblighi

Il committente è esonerato dall’adempiere ai nuovi obblighi se:

(i) risulta essere in attività da almeno tre anni,

(ii) è in regola con gli obblighi dichiarativi,

(iii) ha eseguito i versamenti e registrato nel conto fiscale un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime e

(iv) non ha iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00.

Per dimostrare la presenza dei predetti requisiti, è necessario allegare una certificazione messa a disposizione dell’impresa o di un suo delegato, a partire dal 3° giorno lavorativo di ogni mese, dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Il certificato ha una durata di 4 mesi dalla data del rilascio, superati i quali l’impresa deve acquisire un nuovo certificato. Qualora il committente sia una Pubblica Amministrazione la sussistenza dei requisiti dovrà essere oggetto di autocertificazione.

OBBLIGHI

L’Agenzia ha chiarito, altresì, che le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute dei lavoratori, con distinte deleghe di pagamento per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

E’ possibile predisporre distinti modelli F24 per ciascun committente o un modello F24 cumulativo per tutti i contributi e premi dovuti dall’impresa. In tale ultimo caso, sarà onere dei contribuenti ricostruire le modalità di calcolo utilizzate in sede di controllo.

Le imprese affidatarie sono obbligate a rilasciare al committente:

(i) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante CF, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere/servizi affidati dal committente. Nel caso di pagamento delle retribuzioni nel mese successivo a quello di riferimento della “busta paga” occorrerà fare riferimento al secondo mese precedente;

(ii) il dettaglio delle ore lavorate da ciascun percipiente;

(iii) l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente (imponibile ai fini fiscali come risultante dalla “busta paga”) nonché

(iv) il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata da committente.

A carico del committente, invece, vi è l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice se entro 5 giorni lavorativi: (i) sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria ma questa non gli ha trasmesso le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati o (ii) risulta l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati che emergono dalla documentazione trasmessa.

Se i nuovi obblighi dovessero ricadere in capo all’appaltatore, quest’ultimo sarà il solo legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori fino a che non avranno adempiuto ai loro obblighi.

LE SANZIONI

In caso di violazione degli obblighi esaminati, è stata prevista l’erogazione di una sanzione amministrativa non tributaria a carico del committente. Quest’ultimo, nell’ipotesi in cui non dovesse eseguire correttamente i versamenti delle ritenute fiscali ovvero lo facesse tardivamente senza la possibilità di effettuare una compensazione, dovrà versare una somma pari alla sanzione comminata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

Tuttavia, la sanzione non è dovuta, se l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice dimostri di aver correttamente assolto ai propri obblighi ovvero sia ricorsa al ravvedimento operoso sanando, in tal modo, le violazioni commesse prima che gli organi adibiti al controllo procedano con una contestazione.

In ogni caso, e comunque fino al 30 aprile 2020, all’appaltatore non verrà contestata alcuna violazione a condizione che sia fornita la necessaria documentazione prevista ex lege.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 301 del 24 dicembre 2019 la Legge 157/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 124/2019 (cd. “Decreto Fiscale”). Pertanto, dal 1° gennaio 2020, le aziende che affidano una o più opere o uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.00 Euro ad una impresa – tramite “un contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma” – devono richiedere alla stessa copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera/del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati, le imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del  versamento delle ritenute, sono tenute a trasmettergli: (a) le deleghe di pagamento e (b) un elenco nominativo dei dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera/servizio nel mese precedente, identificati tramite Codice Fiscale, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore coinvolto, l’ammontare della retribuzione allo stesso corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali effettuate nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. In caso di mancata trasmissione da parte delle imprese o accertato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati. Ciò sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera/servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa. Il committente, altresì, è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro 90 giorni. Il committente, che non adempie agli obblighi in esame, incorre in una sanzione pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice/subappaltatrice. Detti obblighi non trovano applicazione se le imprese hanno comunicato al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza, dei seguenti requisiti: (i) siano in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi ed abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; (ii) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a Euro 50.000, per i quali i termini di pagamenti siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Lo scorso 26 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252, il D.L. 124/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (cd. Decreto fiscale). Il Decreto, collegato alla Legge di Bilancio 2020, contiene, tra le altre, importanti novità per i committenti nell’ambito dell’appalto e in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Entriamo nel dettaglio

Appalto

L’art. 4 del Decreto fiscale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le imprese committenti di appalti di servizi o di opere avranno l’obbligo di effettuare il pagamento delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, nel corso della durata dell’appalto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’appalto.

A tal fine:

  • ogni committente dovrà dotarsi di un conto corrente dedicato e avere cura di comunicarne gli estremi agli appaltatori e subappaltatori;
  • ogni appaltatore e subappaltatore avrà l’obbligo, entro il termine di 5 giorni prima della scadenza del versamento, di: (i) comunicare a ogni committente l’elenco nominativo, con indicazione del codice fiscale, dei dipendenti impiegati nell’appalto; (ii) i dati retributivi e le ore di lavoro di tutti i dipendenti impiegati nell’appalto; (iii) gli estremi per la compilazione delle deleghe di pagamento; (iv) gli estremi del versamento effettuato;
  • ogni committente dovrà eseguire il pagamento nei termini di legge e comunicare a mezzo pec ad ogni appaltatore e subappaltatore l’avvenuto pagamento.

Il committente sarà ritenuto dunque responsabile del versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti, salvo che abbia omesso di comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti. In tale ipotesi, il decreto prevede una responsabilità totale e piena a carico del committente.

Potranno effettuare direttamente il versamento delle ritenute solo le imprese appaltatrici e subappaltatrici che abbiano i seguenti requisiti (da certificare a cura dell’Agenzia delle Entrate e da comunicare al committente):

  1. essere in attività da almeno cinque anni ovvero aver eseguito nei due anni precedenti complessivi versamenti per un importo superiore a euro 2 milioni;
  2. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi relativi a tributi o contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00.

L’ambito applicativo della disposizione non si limita al solo contratto di appalto, dovendo, come si legge nella Relazione illustrativa “intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice”.

Responsabilità amministrativa degli enti

L’art. 39 del Decreto fiscale introduce nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 “il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (cd. reato tributario, art. 25-quinquedecies), già oggetto di un inasprimento delle pene nei confronti delle persone fisiche. Nell specifico è stato previsto che in caso di commissione, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, di questa fattispecie di reato da parte di un soggetto apicale o ad esso sottoposto, si applica all’ente medesimo un una sanzione pecuniaria che può arrivare sino a 500 quote, corrispondenti ad Euro 774.500. Ciò a meno che l’ente non riesca a dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Questa novità legislativa troverebbe applicazione dalla data di pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione.

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Il Decreto fiscale è ora al vaglio del Parlamento per la sua conversione in legge, dove potrebbero essere apposti dei correttivi al relativo testo.