Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (c.d. Decreto fiscale), ha ampliato il decalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti. Nella specie è stato inserito nel novero di detti reati, l’illecito di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (alias reato di falsa fatturazione). Si tratta della prima tipologia di reato tributario specifico dell’impresa. Questa inclusione trova la sua fonte, a livello comunitario, nella Direttiva 1371/2019 (Direttiva PIF) sul contrasto alle frodi lesive degli interessi dell’UE. In caso di contestazione di tale tipologia di reato e condanna del legale rappresentante, l’ente sarà esposto ad una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Il valore di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1745 euro. Tradotto in termini economici la sanzione applicabile potrà arrivare ad un ammontare complessivo pari ad euro 774.500. La comminazione della sanzione sarà automatica, a meno che l’ente non dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il verificarsi dell’illecito. In considerazione di quanto sopra esposto, qualora il Decreto dovesse essere convertito in legge, sarà opportuno aggiornare i Modelli adottati, considerando anche tale tipologia di reato, implementare procedure e controlli adeguati ed effettuare sessioni formative specifiche in ambito aziendale.  

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (c.d. Decreto Fiscale) nonché la legge n. 145 del precedente 30 dicembre relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (c.d. Legge di Bilancio 2019). Tra le principali novità in materia di lavoro e previdenza contenute nei provvedimenti summenzionati si annoverano le seguenti: (a) è stato prorogato al 2019 il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0; (b) è stata prorogata la mobilità in deroga, nel limite massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori che (i) hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e (ii) non beneficiano dell’indennità̀ di disoccupazione NASpI; (c) è stata prevista una deroga per il biennio 2018-2019 ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale ed è stata concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, in presenza di determinati requisiti; (d) sono state aumentate le sanzioni penali e amministrative per il contrasto al lavoro sommerso del 20% e in materia di sicurezza sul lavoro del 10%. Entrambe le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti l’accertamento della violazione, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti; (e) è stato introdotto l’obbligo in capo al datore di lavoro di dare priorità alle richieste di lavoro agile provenienti dalle lavoratrici madri, nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e ai lavoratori con figli disabili; (f) l’INAIL rimborserà al datore di lavoro il 60% della retribuzione corrisposta – fino ad un massimo di 12 mesi – al lavoratore disabile destinatario di un progetto di reinserimento, mirato alla conservazione del posto di lavoro; (g) è stato introdotto uno sgravio contributivo annuale fino ad un massimo di 8 mila euro per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato giovani laureati entro il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e prima del compimento dei 30 anni. Medesimo meccanismo trova applicazione anche per chi dovesse conseguire un dottorato di ricerca prima dei 34 anni nonché per le trasformazioni di contratti a tempo determinato ovvero part time; (h) è stata prevista l’estensione degli incentivi destinati all’apprendistato per la qualifica, il diploma ed il certificato di specializzazione tecnica superiore nella seguente misura: Euro 5 milioni per l’anno 2018; Euro 5 milioni per l’anno 2019 ed Euro 5 milioni a decorrere dal 2020; (e) è stata prevista la revisione delle tariffe INAIL che consentirà alle imprese un taglio dei costi dei premi, (f) è stata prevista la decontribuzione per le assunzioni, in presenza di specifici requisiti e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, effettuate nel Mezzogiorno nel 2019 e nel 2020.

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