Con la Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 48/2023 – cd. “Decreto Lavoro” recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” – il cui testo è stato approvato dalla Camera e di cui, in queste ore, si attende la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (“Legge di Conversione”) – sarà prorogato il diritto al lavoro agile: 

  • fino al 30 settembre 2023 per i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute, 4 febbraio 2022. Nei confronti di tali categorie di soggetti è previsto che il datore di lavoro debba assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.  

Con l’occasione vale la pena ricordare che il suddetto decreto del Ministro della Salute, 4 febbraio 2022 – convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 – individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore (cfr. art. 28-bis della Legge di Conversione). 

  • fino al 31 dicembre 2023 per i genitori lavoratori di figli under 14 a condizione che:  
  • all’interno del nucleo familiare non sia presente un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa ovvero non lavoratore;  
  • il lavoro da remoto sia compatibile con le mansioni svolte; 

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Le agevolazioni contributive e fiscali introdotte dalla legge di bilancio e l’estensione del lavoro agile per i soggetti fragili 

LO SAI CHE… Lo scorso 5 maggio è entrato in vigore il c.d. “Decreto Lavoro”?

Con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative” (c.d. Decreto Milleproroghe) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, è stato:

  • prorogato il diritto a svolgere le mansioni in modalità agile per i lavoratori appartenenti alla categoria dei c.d. soggetti “fragili”; e
  • rinnovato il riconoscimento dello stesso diritto per i genitori lavoratori di figli under 14.

Si ricorda che sono considerati soggetti “fragili” tutti i lavoratori – dipendenti pubblici e privati – affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11. Tale diritto dovrà continuare ad essere garantito anche attraverso una eventuale adibizione a diversa mansione senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento e ferma l’applicazione di disposizioni più favorevoli qualora previste dal CCNL di riferimento.

Con la citata Legge di conversione, infine, si rinnova il diritto a prestare l’attività lavorativa in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, tutela che era stata da ultimo estesa fino allo scorso 31 dicembre 2022.

In tale ultima ipotesi, il predetto diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ricorre laddove sussistano le seguenti condizioni:

  • all’interno del nucleo familiare non sia presente un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa ovvero non lavoratore;
  • il lavoro da remoto sia compatibile con le mansioni svolte.

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In data 29 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 197/2022, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (di seguito “Legge di Bilancio”). 

La citata normativa, tra le varie misure, ha introdotto per l’anno 2023 alcuni esoneri contributivi. In particolare, i datori di lavoro che nell’anno 2023 assumeranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori di età inferiore a 36 anni potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributivi previdenziali fino a un importo massimo di 8.000 euro e per un periodo massimo di 36 mesi. Tale esonero è riconosciuto anche nell’ipotesi di trasformazione di un contratto a tempo determinato (in uno a tempo indeterminato) intercorsa nel medesimo anno. L’agevolazione in commento viene concessa (e questa è una novità) anche nell’ipotesi di assunzione di soggetti che percepiscono il “reddito di cittadinanza”.  

Inoltre, il beneficio contributivo sopra indicato viene garantito qualora l’assunzione a tempo indeterminato (o la trasformazione) riguardi lavoratrici che, a prescindere dall’età anagrafica, risultino (i) prive di impiego da almeno 24 mesi o (ii) disoccupate da almeno 6 mesi qualora siano residenti in aree cd. svantaggiate

Le agevolazioni introdotte non riguardano solo gli oneri contributivi ma anche quelli di natura fiscale. Sul punto, infatti, la Legge di Bilancio ha previsto la riduzione dell’aliquota fiscale dei cd. “premi di produttività” che passa dal 10% al 5% fino ad un importo massimo di euro 3.000. La detassazione è applicabile, quindi, ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, definiti nell’ambito di un contratto collettivo aziendale o territoriale. Inoltre, tale agevolazione si applica in favore di coloro che nell’anno precedente abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 80.000. 

Da ultimo, la Legge di Bilancio ha prorogato sino al fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori c.d. “fragili” di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile (cd. smart working). Per le altre categorie di lavoratori, invece, lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile è ammesso solo previa sottoscrizione di un accordo individuale tra il datore di lavoro e il dipendente ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e ss., Legge n. 81 del 22 maggio 2017. 

La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 ed entra in vigore dal 1° gennaio 2023, introducendo le seguenti importanti novità in ambito di diritto del lavoro:

Lavoro Agile: dal 1° gennaio 2023 si restringe la platea dei lavoratori che avranno il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Fino al 31 marzo 2023, infatti, solo i soggetti c.d. “fragili” ne avranno diritto, restando esclusi i lavoratori con figli under 14.

Congedo parentale: viene introdotto un mese in più di congedo parentale facoltativo e retribuito all’80%. Il congedo potrà essere fruito da uno dei due genitori, in via alternativa, fino ai sei anni di vita del bambino.

Agevolazioni assunzioni a tempo indeterminato: per tutto il 2023 sono previste agevolazioni in favore delle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 8 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare per le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza.

Premi di produttività: dal 2023 la tassazione dei premi di produttività passerà dal 10% al 5%. La tassazione agevolata si applica su premi, di ammontare variabile, di importo non superiore a 3 mila euro.

Redditi occasionali: viene ampliata la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, attraverso l’aumento da 5 a 10 mila euro annui del limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore.  Si potrà ricorrere a tali prestazioni occasionali anche per le attività agricole, nonché da parte di utilizzatori con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato fino a dieci, anziché a cinque.

Voucher: tornano i buoni lavoro per le prestazioni occasionali (c.d. voucher) con un limite di utilizzo che sale da 5 a 10 mila euro, per le prestazioni occasionali rese in determinati settori, tra cui, quello per le attività agricole, per l’industria alberghiera, per le attività di cura della persona nonché per il lavoro domestico.

Pensioni: diverse novità ci sono sul fronte pensioni. Confermato il rinnovo per l’anno 2023 dell’APE sociale e la proroga Opzione donna 2023, quest’ultima con qualche limitazione sui requisiti rispetto alla misura originaria (solo per caregiver, donne con invalidità e dipendenti di aziende in crisi). Introduzione della nuova “Quota 103” che prevede il raggiungimento del requisito pensionistico al compimento del 62° anni d’età ed il versamento di 41 anni di contributi, ma che troverà applicazione solo per l’anno 2023. Infine, al via anche nuovo sistema di rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 – 2024.

Lavoro autonomo: il regime forfettario che prevede una tassazione con aliquota al 15%, si applicherà sui ricavi fino a 85.000 euro, al posto dei 65.000 attuali.

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, la Legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto “Aiuti-bis”), riguardante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali».

La Legge introduce importanti novità in materia di lavoro agile. Nello specifico, viene estesa fino al prossimo 31 dicembre la possibilità di ricorrere al lavoro agile semplificato, ossia in assenza di accordi individuali.

Inoltre, viene prorogato sino a fine anno il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per i genitori con figli fino a 14 anni e per i soggetti in condizioni di fragilità.

Tra le altre disposizioni in materia di lavoro si segnala: (i) la conferma per l’anno 2022 dell’incremento a 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, co. 3, TUIR, includendo tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; (ii) il rafforzamento di 1,2 punti percentuali, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, dell’esonero dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, introdotto dall’art. 1, co. 121, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021); (iii) l’estensione del novero dei destinatari dell’indennità una tantum di 200 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32, decreto-legge n. 50/2022.

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