L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (l’“INL”) ha emanato due note, a breve distanza l’una dall’altra, con le quali ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità ispettive sui luoghi di lavoro alla luce delle linee guida in materia, condivise nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” (il “Protocollo”) sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 (da ultimo, aggiornato lo scorso 24 aprile).

Nota 131 del 10 aprile 2020

La nota n. 131 del 10 aprile 2020 si propone l’obiettivo di ricondurre ad uniformità e coerenza le condotte da tenere sui luoghi di lavoro anche a fronte della sopravvenuta evoluzione del quadro normativo emergenziale di riferimento. Quadro normativo che, giova ricordarlo, ha:

  • anzitutto depenalizzato le violazioni delle regole di contenimento – riconducendole, in linea di massima, a sanzioni di carattere amministrativo – e
  • ha rafforzato l’incardinamento nella figura istituzionale del Prefetto della responsabilità di esercitare l’azione di controllo necessaria ad assicurare il rispetto delle misure adottate.

Secondo l’INL l’attività ispettiva si concentrerà principalmente sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali disposte dalle autorità e oggetto del menzionato Protocollo.

E’ stato, altresì, precisato che la professionalità degli ispettori potrà tornare utile anche sotto forma di funzione di agevolazione, mediazione, deflazione e verifica dei processi di utilizzo delle risorse pubbliche dedicate al sostegno di famiglie, lavoratori, imprese e credito, come di quelli di accesso agli ammortizzatori sociali.

Nota 149 del 20 aprile 2020

Con la successiva nota n.149 del 20 aprile 2020, l’INL ha fornito degli ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di controllo da parte dei propri ispettori circa il rispetto delle condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali.

La nota prevede che gli Ispettori dovranno effettuare le attività di verifica in stretto raccordo con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, con le quali dovrà avvenire, inoltre, una programmazione previamente concordata contenente le liste di aziende sulle quali orientare i controlli. Ciò viene previsto anche al fine di agevolare la corretta individuazione degli obiettivi da perseguire. Tuttavia, gli ispettori, qualora si trovino in presenza di evidenti violazioni di particolare gravità ed urgenza, tali da imporre verifiche immediate in loco, potranno svolgerle ugualmente anche in assenza del rispetto del sopramenzionato iter.

Oltre a ciò, la nota specifica che per questo tipo di accertamenti, la scelta del personale ispettivo da utilizzare dovrà avvenire prioritariamente su base volontaria e, soprattutto, che lo stesso dovrà essere fornito dei dispositivi di protezione personale atti allo scopo.

Infine, la nota contiene degli allegati quali (i) una” linea delle verifiche sul protocollo anti-contagio”, (ii) un modello di verbale di accesso e verifica, denominato “Covid-19”, (iii) una lista di dispositivi di protezione individuale (DPI), con le relative istruzioni di utilizzo da parte del personale ispettivo e, infine, (iv) una check list con le verifiche da effettuare; si tratta di una sorta di questionario a risposta chiusa (SI/NO) che dovrà essere compilato dall’ispettore.

Sul profilo sanzionatorio viene previsto che gli ispettori, qualora dovessero constatare l’inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del “Protocollo”, non procederanno con la comminazione al datore di lavoro di una sanzione. Essi dovranno trasmettere, alle competenti Prefetture, l’esito degli accertamenti, ovvero del verbale di accesso e della check list compilata, ricapitolando le omissioni e/o le difformità riscontrate per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. Sarà quindi poi la Prefettura, sulla base di tale segnalazione, ad adottare eventuali misure, anche di carattere interdittivo, in capo all’azienda.

Pubblicato il Protocollo che contiene le linee guida per l’adozione da parte delle aziende di protocolli di sicurezza in attuazione delle disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo e che favorisce il confronto con le rappresentanze sindacali presenti sui luoghi di lavoro, affinché le misure adottate siano condivise e rese più efficaci mediante il contributo delle persone che lavorano all’interno dell’azienda, tenendo conto delle specificità di ogni singola realtà produttiva.

Leggi qui l’approfondimento della nostra “Coronavirus HR Task Force” e rimani sempre aggiornato.

Il 14 marzo 2020 le Parti Sociali hanno siglato il Protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo contiene le linee guida per l’adozione da parte delle aziende di protocolli di sicurezza in attuazione delle disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo u.s.

Il Protocollo favorisce altresì il confronto con le rappresentanze sindacali presenti sui luoghi di lavoro, affinché le misure adottate siano condivise e rese più efficaci mediante il contributo delle persone che lavorano all’interno dell’azienda, in particolare RLS e RLST, tenendo conto delle specificità di ogni singola realtà produttiva.

Le principali misure previste dal Protocollo sono le seguenti:

1-INFORMAZIONE

• L’azienda, attraverso le modalità che ritiene più idonee ed efficaci – tra cui l’affissione nei locali aziendali – deve fornire a tutti i lavoratori le seguenti informazioni:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;
  • l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o permanere in azienda laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa.

2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea [1]. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

• Viene precluso l’accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (Cina e Paese asiatici).

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

• Occorre prevedere procedure d’ingresso, transito e uscita per i fornitori, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.

• Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere, ove possibile, a bordo dei propri mezzi e non possono accedere ai locali aziendali.

• Devono essere previsti servizi igienici dedicati ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

• Occorre effettuare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch, mouse) e delle aree comuni e di svago.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• L’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

• Il personale dipendente deve lavare frequentemente le mani con acqua e sapone.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• Occorre dotare il personale dipendente di dispositivi di protezione individuale, la cui reperibilità è legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS.

b. in caso di difficoltà di approvvigionamento, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria

• Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc.).

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

• L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con ventilazione dei locali, prevedendo un tempo ridotto di sosta e una distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

• I locali comuni devono essere sottoposti a sanificazione periodica e la pulizia giornaliera.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Le imprese dovranno:

• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione;

• procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi;

• prevedere un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione;

• utilizzare IL lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;

• nel caso in cui vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;

• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili (par, rol, banca ore)

• nel caso in cui l’utilizzo dei predetti istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;

• annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

• Occorre prevedere orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti.

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile.

• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove necessarie e urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria assicurando, comunque, un distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

• Sono annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula; è comunque possibile, effettuare la formazione a distanza.

• Il mancato completamento della formazione per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovuto all’emergenza in corso non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

• Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, la stessa lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. L’azienda dovrà procedere immediatamente al suo isolamento e avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

• La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale.

• Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro e con il RLS/RLST.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS.


[1] La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine viene suggerito di:

1) non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso del dipendente ai locali aziendali;

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, anche oralmente;

3) individuare i soggetti preposti al trattamento;

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare la riservatezza e la dignità del lavoratore.