Con il Decreto-Legge n. 149/2020 (c.d. “Decreto Ristori-bis”), l’ordinamento italiano ha recepito la Direttiva 2020/739 del 3 giugno scorso (la “Direttiva”). Quest’ultimaha modificato l’Allegato III della Direttiva 2000/54/CE recante le norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione durante il normale svolgimento delle attività lavorative agli agenti biologici ivi individuati. Nello specifico il nuovo Coronavirus (“Covid-19”) è stato catalogato come agente responsabile di gravi malattie nell’uomo, presentando un serio rischio in particolar modo per i lavoratori anziani e per coloro che possiedono una patologia pregressa o una malattia cronica. IlCovid-19 viene, così, inserito nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive all’uomo (agente biologico – gruppo di rischio 3). Conseguentemente al recepimento della Direttiva è stato modificato il D.Lgs. 81/2008 (cd. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Diventano, quindi, più rigorosi gli adempimenti gravanti sui datori di lavoro svolgenti attività che espongono i lavoratori a detto rischio, prioritariamente, laboratori, servizi veterinari nonché nei processi industriali che comportano l’uso dell’agente biologo o l’esposizione ad esso. Ma anche gli altri datori di lavoro non possono considerarsi del tutto esclusi, poiché, ai sensi dell’art. 28 del D,Lgs, 81/2008, la valutazione di cui all’art. 17 del medesimo decreto deve riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

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Il diffondersi del nuovo virus COVID-19 (cd coronavirus) impone alle aziende di aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi (cd DVR), tracciando il nuovo rischio biologico ad esso collegato. Ciò in quanto il datore di lavoro: (i) ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., ha il dovere di apprestare tutte le misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti e (ii) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha la responsabilità di tutelare i lavoratori dall’esposizione a rischio biologico con la collaborazione del Medico Competente, ove presente. Il datore di lavoro deve individuare misure di prevenzione e prevedere sessioni formative specifiche per i lavoratori coinvolti. Resta inteso che tra le misure di prevenzione da implementare vi sono quelle fornite dal Ministero della salute, tra le quali si annoverano le seguenti: (i) lavarsi frequentemente le mani; (ii) evitare contatti ravvicinati con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; (iii) non toccarsi naso, bocca e occhi con le mani; (iv) pulire le superficie con disinfettante a base di cloro o alcol; (v) evitare contatti con persone che presentano sintomi simil influenzali.

Le notizie sulla diffusione del Coronavirus (nCoV) impongono alle aziende di adottare misure atte a prevenire per quanto possibile il rischio di contagio, in quanto, come è noto, il datore di lavoro:

  • ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., ha il dovere di apprestare tutte le misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti e
  • ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha la responsabilità di tutelare i lavoratori dall’esposizione a rischio biologico con la collaborazione del Medico Competente, ove presente.

Sul punto occorre preliminarmente osservare che, nel nostro continente, allo stato, non vi è alcun segnale di diffusione dell’epidemia, in quanto i casi di Coronavirus sono sporadici e non preoccupanti. Per quanto riguarda l’Italia, il Ministero della Salute ha dichiarato che “la circolazione del virus è inesistente”.

Il rischio di contagio, pertanto, è da considerarsi remoto, salvo per coloro che abbiano contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.

Le cautele devono essere adottate in particolare nei confronti del personale dipendente (sia esso di sede o viaggiante) che, in relazione alle proprie funzioni, ha rapporti con i Paesi Orientali e, soprattutto, con la Cina, in alcune zone della quale, l’epidemia è in corso.

In relazione a quanto sopra, in conformità con le indicazioni dettate dal Ministero della Salute il 3 febbraio 2020, i datori di lavoro devono fornire ai dipendenti che lavorano a contatto con il pubblico delle linee guida per evitare la diffusione del virus, ricorrendo alle comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, ovvero:

  • lavarsi frequentemente le mani;
  • porre attenzione all’igiene delle superfici;
  • evitare i contatti stretti e protratti con persone che presentano sintomi simil influenzali.

Secondo il Ministero, se nel corso dell’attività lavorativa si viene a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto ai sensi della precedente circolare del 27 gennaio, occorrerà contattare immediatamente i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto per nCoV. Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:

  • evitare contatti ravvicinati con il soggetto malato;
  • fornirlo di una mascherina di tipo chirurgico;
  • lavarsi accuratamente le mani, prestando anche attenzione alle superfici corporee che sono eventualmente venute a contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine e feci) del malato;
  • far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

I problemi che il rischio di contagio comportano richiedono che il datore di lavoro adotti procedure e fornisca istruzioni al personale dipendente per poter prevenire i rischi di contagio.

Il dipartimento Compliance di De Luca & Partners è a Vostra completa disposizione per fornire il supporto necessario.

Per informazioni e approfondimenti, potete rivolgervi ai Vostri referenti abituali o ad Elena Cannone, coordinatrice del Focus Team Compliance al seguente indirizzo email elena.cannone@delucapartners.it.