Con il comunicato stampa del 28 novembre u.s., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto il decreto ministeriale del 20 ottobre 2022 con il quale vengono definiti criteri e modalità di concessione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che conseguano la certificazione della parità di genere introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 162/2021.  

Si tratta di una certificazione volontaria che le aziende più virtuose possono richiedere e il cui ottenimento porta con sé una serie di agevolazioni tra cui: sgravi contributivi in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di € 50.000,00 / anno per ciascuna azienda; criteri di vantaggio in caso di gare d’appalto; possibilità di accedere a un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. 

Al fine di ottenere l’esonero contributivo, il decreto stabilisce che le aziende in possesso della certificazione potranno inoltrare, esclusivamente per via telematica, la domanda di esonero all’Inps, secondo le istruzioni che l’istituto provvederà a indicare.  

Tale domanda dovrà indicare una serie di informazioni tra cui (i) i dati identificativi dell’azienda (ii) la retribuzione media mensile e l’aliquota media stimata relative al periodo di validità della certificazione di parità (iii) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con cui l’azienda dichiara di essere in possesso della certificazione di parità di genere (iv) il periodo di validità della certificazione.  

L’Inps verificherà le domande sulla base delle informazioni in suo possesso (e di quelle trasmesse dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio) e ammetterà l’azienda al beneficio per l’intero periodo di validità della certificazione. 

L’esonero, parametrato su base mensile, sarà fruito dai datori di lavoro mediante riduzione dei contributi previdenziali a loro carico per tutte le mensilità di validità della certificazione, a condizione che la certificazione non venga revocata e non intervengano provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro.  

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre 2017 la Legge di Bilancio 2018, approvata in Senato lo scorso 23 dicembre, sulla quale il Governo aveva posto la fiducia. Tra le principali novità in materia di lavoro e previdenza si annoverano: (i) lo sgravio contributivo del 50%, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di Euro 3.000 annui, in caso di assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato di giovani under 35 anni (under 30 anni dal 2019). Lo sgravio, inoltre, può raggiungere il 100% qualora l’assunzione riguardi un giovane che abbia già effettuato un periodo di apprendistato o di alternanza scuola lavoro presso l’azienda; (ii) l’esonero contributivo per 18 o 12 mesi in caso di assunzione rispettivamente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di lavoratori percettori dell’assegno di ricollocazione; (iii) l’aumento del contributo di licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura collettiva che passa dal 41% (pari ad Euro 1.740) all’82% (pari ad Euro 2.940) del massimale previsto per la NASPI per ciascun lavoratore. Fanno eccezione i licenziamenti collettivi a seguito di procedure avviate entro ottobre 2017; (iv) la proroga, per gli anni 2018 e 2019, del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, per le imprese con oltre 100 dipendenti e di rilevanza economica strategica anche a livello regionale, le quali presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale e (v) l’allargamento della platea dei lavoratori che potranno accedere all’APE social e all’APE volontaria.

 

Leggi qui il testo integrale della legge.