Con la recentissima sentenza n. 11344 del 30 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che i procedimenti giudiziali introdotti con il c.d. Rito Fornero prima del 28 febbraio 2023 continuano ad essere disciplinati, anche nelle fasi di impugnazione, dalle disposizioni dettate dal medesimo rito, sebbene lo stesso sia stato abrogato dalla c.d. Riforma Cartabia.
Il fatto affrontato e l’esito dei giudizi di merito
La vicenda trae origine dall’impugnazione del licenziamento da parte di un lavoratore assunto prima del marzo 2015 e, quindi, soggetto alle tutele di cui all’art. 18 Stat. Lav.
Per comprendere appieno la fattispecie in esame e le motivazioni espresse dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, è opportuno ricostruire le diverse fasi processuali, anche sotto il profilo cronologico.
Il licenziamento veniva impugnato nell’ottobre 2021 con ricorso ex art. 1, commi 47 e ss. della legge 92/2012. Il Tribunale, con ordinanza del 9 novembre 2022, a definizione della fase sommaria, rigettava il ricorso. Il dipendente proponeva quindi opposizione avverso l’ordinanza e il Tribunale, con sentenza del 6 giugno 2023, rigettava l’opposizione.
Circa sei mesi dopo, in data 1° dicembre 2023, il ricorrente adiva la Corte territoriale, depositando ricorso in appello (anziché reclamo) avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale all’esito della fase di opposizione.
La Corte d’Appello giudicava tardiva e, dunque, inammissibile l’impugnazione, in quanto proposta dal dipendente nel termine di sei mesi anziché in quello di trenta giorni previsto per il reclamo.
La Corte di merito interpretava, infatti, gli artt. 35 e 37 del D.Lgs. n. 149 del 2022 (che disciplinano, reciprocamente, la disciplina transitoria e l’abrogazione del rito Fornero) ritenendo che l’abrogazione del rito cd. Fornero trovasse applicazione solo per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 e che il procedimento in oggetto, in quanto instaurato in epoca anteriore, fosse regolato dalle disposizioni processuali anteriormente vigenti, e quindi dall’art. 1, commi 47 e ss. della legge 92 del 2012.

Il ricorso in Cassazione e la decisione assunta dalla Corte
Avverso tale pronuncia, il dipendente proponeva ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, affidando la propria impugnazione ad un unico motivo di ricorso.
Secondo la tesi di parte ricorrente, una volta disposta l’abrogazione del rito cd. Fornero ad opera della riforma Cartabia, il reclamo non potesse sopravvivere.
La tesi del dipendente si fondava sul combinato disposto del primo e del quarto comma dell’art. 35, comma 1, della riforma Cartabia che, come sopra precisato, disciplinano la fase transitoria tra la vecchia e nuova normativa processuale.
In particolare, il primo comma dispone che, “salvo che non sia diversamente disposto”, le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 e, ad avviso del ricorrente, una deroga in tal senso è rinvenibile nel successivo quarto comma del medesimo art. 35, secondo cui le nuove diposizioni “si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso promosso dal dipendente, ha accertato la piena correttezza dell’interpretazione fornita dai giudici di merito.
Partendo da un’analisi del tenore letterale della novella legislativa, la Suprema Corte ha statuito che l’applicazione delle nuove disposizioni alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023 è limitata a quelle regolate dal rito ordinario civile (di cui ai “capi I e II del titolo III del libro secondo“) e a quelle riguardanti la generalità delle cause di lavoro sottoposte al rito (ordinario) del lavoro (artt. 434, 436 bis, 437 e 438 c.p.c.).
L’art. 35, quarto comma, non estende la sua sfera di applicazione al reclamo, quale specifica forma di impugnazione nell’ambito del rito cd. Fornero, normativa a cui l’art. 35 citato non fa alcun riferimento.
Quanto sopra – evidenzia la Suprema Corte – trova altresì conferma nel “principio generale della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, poiché il principio del tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all’’insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, altrimenti violandosi il principio di irretroattività della legge contenuto nell’art. 11 disp. prel. c.c., di cui lo stesso art. 5 c.p.c. è espressione”.
Da tali premesse discende che i procedimenti sottoposti al rito cd. Fornero, pendenti alla data del 28 febbraio 2023, sono ancora disciplinati, anche nella fase di impugnazione, dalle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 47 e ss. della legge 92 del 2012, la cui abrogazione (art. 37, D.Lgs. 149 del 2022) ha effetto per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.
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