Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8/3/20 – Cosa cambia per le aziende

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09 Mar 2020

Di seguito riepiloghiamo le principali disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8/3/2020 (“Decreto”) – emanato allo scopo di contrastare la diffusione del Coronavirus – che i datori di lavoro devono tenere presenti:

Cosa Prevede il decretoCosa deve fare il Datore di Lavoro
Si raccomanda di limitare ove possibile gli spostamenti delle persone ai casi strettamente necessari.Il Datore di lavoro:
limita il lavoro in azienda, ricorrendo, ove possibile, al lavoro agile;
si assicura che le trasferte siano limitate ai casi strettamente necessari.
Si raccomanda fortemente alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (>37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, di limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il medico curante.Il Datore di Lavoro raccomanda fortemente ai propri dipendenti e collaboratori che, in caso di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (>37,5°) devono:
– rimanere presso il proprio domicilio,
– limitare al massimo i contatti sociali e
– contattare il medico curante.
Su tutto il territorio nazionale si raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1.Il Datore di Lavoro mette a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
Il Datore di Lavoro raccomanda ai propri dipendenti e collaboratori l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico sanitarie:
– lavarsi spesso le mani;
– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
– evitare abbracci e strette di mano;
– mantenere nei contatti sociali una distanza di almeno un metro;
– igiene respiratoria (starnutire /tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
– evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
– non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
– coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;
– non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico;
– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
– usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

In Regione Lombardia e nelle 14 Province identificate (“Territori”)

Cosa prevede il Decreto 8/3/2020Cosa deve fare il Datore di Lavoro
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai Territori, nonché all’interno dei Territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.Il Decreto non prevede alcuna limitazione allo spostamento dei dipendenti in entrata e uscita dai Territori ovvero nell’ambito dei Territori, purché sussistano “comprovate esigenze lavorative”.
Per consentire la verifica delle comprovate esigenze lavorative in occasione dei controlli che saranno effettuati da polizia e carabinieri, è consigliabile che il Datore di lavoro:
– rilasci preventivamente – ai lavoratori per i quali non sia possibile ricorrere al lavoro agile – un ordine di servizio contenente l’invito a presentarsi presso la sede aziendale;
– rilasci preventivamente ai propri dipendenti incaricati del trasporto di merci ovvero della esecuzione di attività di assistenza tecnica, una dichiarazione contenente l’indicazione dell’attività richiesta.
Per completezza si precisa che con circolare dell’8 marzo 2020, il Ministero dell’Interno ha previsto la possibilità di rilasciare “autodichiarazioni” attraverso la compilazione di appositi moduli in dotazione delle pattuglie preposte al controllo.
Adottare in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro di cui all’allegato 1 ed evitare assembramentiIl Datore di Lavoro deve assicurarsi che:
– ove possibile, le riunioni siano effettuate con modalità di collegamento “da remoto” (ad es. via Skype) e
– per le riunioni che non è possibile evitare, sia garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro e che siano evitati gli assembramenti.
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del Decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.La disposizione costituisce una mera forma di moral suasion. Stando al tenore letterale del Decreto, il Datore di lavoro può infatti “promuovere” la fruizione di periodi di ferie, ma ovviamente, nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto collettivo e dalla legge.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri sociali, centri ricreativi.Eventuali palestre o altre strutture messe a disposizione dei lavoratori da parte dei Datori di lavoro devono essere temporaneamente chiuse.

Le disposizioni sono efficaci dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020 e sostituiscono i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo e 4 marzo 2020.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

Restiamo a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

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