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Licenziamento per scarso rendimento da legare a parametri soggettivi ed oggettivi

21 Ott 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18317 del 19 settembre 2016, è intervenuta in materia di licenziamento per giustificato motivo soggettivo basato sullo scarso rendimento. Secondo la Suprema Corte non è sufficiente l’evidenza del mancato raggiungimento di un risultato specifico, ma occorre altresì dimostrare una colpevole e negligente violazione degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione. Nel caso esaminato, la Corte ha dunque respinto il ricorso di un datore di lavoro che era stato condannato alla reintegra ed alla corresponsione delle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento fino alla reintegra. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha precisato che l’onere probatorio a carico del datore di lavoro non può prescindere da una valutazione sotto differenti profili: (i) un profilo soggettivo, che si fonda sull’esame degli obiettivi concordati al momento dell’assunzione con il lavoratore e sulla valutazione di una sua condotta colpevole e negligente; ed (ii) un profilo oggettivo, in base al quale occorre confrontare il rendimento del dipendente con quello medio degli altri lavoratori. La Corte di Cassazione, con questa decisione, ha chiarito quali sono gli elementi che è necessario siano dimostrati affinché possa essere considerata legittima questa tipologia di licenziamento.

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