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Tribunale di Vicenza: contratto di somministrazione con causale ampia

01 Apr 2011
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 17 febbraio u.s., ha interrotto l’indirizzo giurisprudenziale affermatosi nell’ultimo biennio in merito alle condizioni in presenza delle quali è consentito l’utilizzo del contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato affermando che le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo individuate dalla legge non debbano essere indicate in maniera specifica e dettagliata nel contratto di somministrazione in quanto nella legislazione europea le limitazioni e le restrizioni al ricorso alla somministrazione di lavoro sono vietate. Il sindacato del giudice non dovrebbe pertanto spingersi a verificare se la causale è stata indicata nel contratto in maniera generica o specifica, ma solo verificare che le ragioni indicate abbiano natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva, che siano stati rispettati i requisiti di forma del contratto e i limiti previsti dal contratto collettivo. Da ciò deriva, secondo il Tribunale di Vicenza, che la nullità del contratto possa essere dichiarata solo per mancanza della forma scritta o qualora la causale manchi del tutto.

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