Il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento. La cosiddetta “poor performance” (Newsletter Norme & Tributi n. 167 Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Luca Cairoli)

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31 Mar 2023

Lo scarso rendimento o “poor performance” consiste in un inadempimento del lavoratore alla sua

obbligazione principale, ossia di svolgere la prestazione lavorativa, e si configura, secondo

l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, come un giustificato motivo soggettivo di

licenziamento. Di recente, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro., con sentenza n. 1584 del 19

gennaio u.s., ha ribadito che, per poter legittimamente licenziare un lavoratore per scarso

rendimento, è necessaria la contemporanea sussistenza di due presupposti il cui onere della prova

ricade sul datore di lavoro: (i) sul piano oggettivo deve sussistere un’enorme sproporzione tra gli

obiettivi fissati per il dipendente e quanto dallo stesso effettivamente realizzato rispetto ai risultati

globali riferiti ad una media di attività tra i vari dipendenti adibiti al medesimo incarico; (ii) sul

piano soggettivo, l’imputabilità di suddetta sprorporzione a colpa del lavoratore, ossia a un

comportamento negligente del lavoratore non ascrivibile all’organizzazione del lavoro da parte

dell’imprenditore. Secondo la sentenza sopra richiamata inoltre “Lo scarso rendimento non può

essere di per sé dimostrato da plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato

(ndr.con sanzioni conservative), perché ciò costituirebbe una indiretta sostanziale duplicazione

degli effetti di condotte ormai esaurite”.

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