Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 6 luglio sono state disciplinate le linee guida per la pianificazione dei flussi d’ingresso per il triennio 2023-2025.

Tale decreto stabilisce i criteri per determinare i nuovi flussi, fissando una quota triennale di 452.000 ingressi per ragioni di lavoro subordinato (stagionale e non), e per il lavoro autonomo destinati agli stranieri residenti all’estero. Di questi, 136.000 sono previsti per il 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025. Inoltre, è prevista una quota triennale di 28.500 ingressi per colf e badanti (9.500 per ciascun anno).

Inoltre, il decreto stabilisce anche i termini per la presentazione delle richieste di nullaosta relative alle nuove quote.

Riguardo alle modalità di applicazione, il dpcm impone la necessità di condurre una ricerca di personale in Italia prima di avanzare una richiesta di nullaosta per l’ingresso di extracomunitari. La definizione di “indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale” e le relative ragioni saranno oggetto di una circolare ministeriale che sarà emanata dai Ministeri del Lavoro, del Turismo, dell’Interno, degli Affari Esteri e dell’Agricoltura. In ogni caso, il datore di lavoro dovrà autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la ragione che giustificherebbero l’indisponibilità a ricopre la medesima posizione da parte di un lavoratore già presente sul territorio nazionale.

Non appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sarà possibile definire i termini per la presentazione delle richieste di nullaosta relative alle nuove quote per l’anno 2023.

L’INPS, con il messaggio del 2 marzo 2021, n. 895, ha fornito alcune indicazioni sui permessi di soggiorno in scadenza chiarendo che possono essere prorogati fino al prossimo 30 aprile, in virtù di quanto stabilito dall’art. 5 del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 recante, tra le altre, ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19.

L’istituto ha precisato che restano prorogati, fino al medesimo termine del 30 aprile 2021, anche:

  • i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • le autorizzazioni al soggiorno;
  • i documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione internazionale;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro nei casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infra-societari).

Pertanto, restano validi anche i nulla osta per lavoro stagionale e i termini per convertire i permessi di soggiorno da studio a lavoro dipendente.