Cassazione: quando è ravvisabile l’abuso dei permessi ex lege 104/92?

31 Mar 2023

Con l’ordinanza n. 7306 del 13 marzo 2023 la Corte di Cassazione ha statuito che nel caso in cui il lavoratore, durante la fruizione dei permessi retribuiti ex articolo 33, comma 3, L. 604/92, svolga l’attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare in via prevalente le esigenze dei congiunti in condizione di handicap grave, pur senza abdicare del tutto alle proprie esigenze personali e familiari, non potrà ravvisarsi alcun abuso del diritto o lesione degli obblighi di correttezza e buona fede.

Il fatto affrontato e il giudizio di merito

La vicenda processuale trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente per l’asserito abuso della fruizione dei permessi relativi all’assistenza dei propri genitori in condizione di grave disabilità.

All’esito delle indagini effettuate dal datore di lavoro per il tramite di investigatori era emerso che nelle giornate di permesso il lavoratore si era dedicato, oltre all’attività di assistenza dei propri genitori, anche alla lettura di libri presso i giardini pubblici in orario corrispondente a quello lavorativo, circostanza rilevata in due occasioni e sempre per un arco temporale di circa due ore.

Nell’ambito del giudizio di merito relativo all’impugnazione del licenziamento da parte del dipendente, la Corte d’Appello, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento, avendo il lavoratore dimostrato di essersi dedicato, attraverso numerose attività e incombenze, all’assistenza dei genitori durante i giorni di permesso utilizzati.

La Corte territoriale rilevava infatti che gli intervalli di tempo non dedicati alla cura dei genitori dovevano considerarsi non decisivi, essendo stata assicurata dal lavoratore l’assistenza ai genitori in tale periodo, pur con la flessibilità necessaria al medesimo per curare i suoi bisogni personali e la sua integrità psicofisica.

La società ricorreva avanti la Corte di Cassazione, sostenendo che l’assenza dal lavoro per fruire dei permessi dovesse porsi in «relazione diretta» con l’assistenza alle persone disabili e che il giudizio di proporzionalità tra tempo-assistenza e tempo-svago dovesse essere effettuato avendo riguardo all’orario lavorativo e non all’intera giornata di 24 ore.

La decisione assunta dalla Suprema Corte

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso promosso dalla società, ha effettuato una compiuta disamina dei principi che regolano l’utilizzo dei permessi ex articolo 33, comma 3, L. 604/92.

Richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale 213/2016, la Corte di legittimità ha rammentato che “la ratio della previsione in esame è quella di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare“, in conformità ai principi di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale e ai valori di rilievo costituzionale di cui agli articoli 2 e 32 Cost.

In tale contesto – evidenziano i giudici di legittimità – il nesso che il testo normativo pone non è di tipo strettamente temporale, ovverosia tra la fruizione del permesso e la prestazione di assistenza in precisa coincidenza con l’orario di lavoro, bensì funzionale, tra il godimento del permesso e le necessità, gli oneri, gli incombenti che connotano l’attività di assistenza delle persone disabili in condizioni di gravità.

Applicando i principi sopra esposti ed escluso un utilizzo dei permessi in funzione «meramente compensativa» delle energie impiegate dal lavoratore per l’assistenza ai parenti con disabilità in orario extralavorativo, per la Cassazione spetta al giudice di merito determinare di volta in volta se possa considerarsi realizzata la funzione della preminente esigenza di tutela delle persone affette da disabilità, pur quando sia salvaguardata una residua conciliazione con le altre incombenze di tipo personale.

Pertanto, conclude la Corte, non si ha abuso del diritto quando, come nel caso di specie, il lavoratore in permesso abbia svolto l’attività di assistenza in tempi e modi da soddisfare in via preminente le esigenze dei congiunti disabili, pur senza rinunciare alle esigenze personali e ciò a prescindere dalla collocazione temporale di tale assistenza.

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