La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 43873 del 24 novembre 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ad un dipendente sulla base delle risultanze del sistema GPS installato sull’autovettura aziendale, ribadendo che tali controlli sono ammissibili quando risultano funzionali all’accertamento di condotte illecite.
Nel caso di specie, il lavoratore operava in turno di guardia con l’ausilio di un’autovettura aziendale dotata di sistema di localizzazione satellitare. A seguito di segnalazioni provenienti dalla clientela in ordine a disservizi nell’esecuzione dell’attività, la società aveva avviato verifiche volte a ricostruire le modalità di svolgimento del servizio durante l’orario di lavoro.
Dall’analisi dei dati di localizzazione del veicolo aziendale emergeva che, in tre distinte occasioni, durante il turno di guardia, il lavoratore aveva fermato l’autovettura e stazionato all’interno della stessa, mentre dal rapporto di servizio da lui redatto risultava che, nella medesima fascia oraria, egli si fosse recato in località differenti. Tale discrasia tra quanto dichiarato e quanto risultante dai dati GPS aveva indotto il datore di lavoro a contestare disciplinarmente la condotta, ritenuta non coerente con le modalità operative del servizio di guardia. Tali condotte, peraltro, non costituivano un episodio isolato, ma si inserivano in un comportamento reiterato nel tempo, già oggetto di precedenti rilievi disciplinari sanzionati con misura conservativa. Sulla base di tali risultanze, il datore di lavoro aveva intimato il licenziamento per giusta causa.

La Corte d’Appello aveva ritenuto legittimo il recesso, qualificando i controlli come difensivi e, pertanto, estranei all’ambito applicativo dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto diretti ad accertare comportamenti potenzialmente illeciti e pregiudizievoli per l’organizzazione aziendale.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha confermato tale impostazione, ribadendo che il datore di lavoro può legittimamente avvalersi di strumenti tecnologici, quali il sistema GPS installato sui mezzi aziendali, quando il controllo sia mirato, proporzionato e giustificato dall’esigenza di verificare condotte che esulano dal mero controllo dell’esecuzione della prestazione.
Gli Ermellini hanno altresì precisato che la valutazione circa la riconducibilità del controllo all’accertamento di comportamenti illeciti, e non alla sorveglianza dell’attività lavorativa, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione coerente. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che la condotta del lavoratore risultava incompatibile con i doveri di correttezza e lealtà e idonea a incidere in modo significativo sul vincolo fiduciario.
In conclusione, la pronuncia riafferma che le risultanze del GPS installato sull’auto aziendale possono legittimamente fondare un licenziamento per giusta causa quando il controllo sia riconducibile a finalità difensive e risulti funzionale all’accertamento di condotte non conformi agli obblighi contrattuali, senza risolversi in una vigilanza generalizzata sull’adempimento della prestazione lavorativa.
Altri insights correlati:




