Con sentenza 1240/2022 del 25 marzo, il Tribunale di Foggia ha confermato un principio oramai prevalente in materia di ripartizione dell’onere della prova in caso di licenziamento orale, ponendo in capo al lavoratore la prova, non sempre agevole, del licenziamento orale impugnato.

Nel caso specifico, il dipendente sosteneva di essere stato licenziato oralmente il 3 gennaio 2020 affermando che, in tale occasione, gli veniva comunicata la «immediata sospensione del rapporto di lavoro» con invito a rassegnare le dimissioni. Nei giorni successivi, il lavoratore impugnava l’estromissione comminatagli e comunicava, a mezzo Pec, la propria immediata disponibilità a riprendere l’attività lavorativa.

Costituitasi in giudizio, la società eccepiva l’insussistenza di un licenziamento orale, deducendo che fosse stato il lavoratore ad allontanarsi arbitrariamente dal luogo di lavoro e a essere conseguentemente risultato assente ingiustificato. Tale assenza non veniva contestata al lavoratore a fronte della rinuncia della società a esercitare il potere disciplinare.

Il Tribunale di merito, a valle di una approfondita attività istruttoria, ha rigettato la domanda del lavoratore non avendo questi assolto l’onere di provare la sussistenza del licenziamento orale impugnato. Diversamente, secondo il giudice, si può concludere che, anche in mancanza della formalizzazione delle dimissioni, il rapporto sia cessato per volontà del lavoratore che non ha più fatto ritorno sul luogo di lavoro. Al riguardo, richiamando alcune precedenti pronunce di merito, il Tribunale ha ribadito che il lavoratore che impugni il licenziamento, perché intimato senza l’osservanza della forma scritta, ha l’onere di dimostrare in che modo lo scioglimento del vincolo sia riconducibile alla volontà datoriale, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

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La Corte di Cassazione, con la pronuncia del 7 febbraio 2022, n. 3820, ha stabilito che la contestazione disciplinare ha la funzione di indicare al lavoratore i fatti addebitati per consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa e non ha, invece, per oggetto le prove ad essi relative, soprattutto quando si tratta di fatti che, svolgendosi fuori dall’azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro. In tali casi è sufficiente che il datore indichi la fonte della sua conoscenza.

I fatti di causa

Una società aveva azionato un procedimento disciplinare nei confronti di due dipendenti addetti ad una stazione autostradale, rei di aver apposto della carta sulla barriera ottica della sbarra di cadenzamento al fine di paralizzare il sistema di rilevamento dei veicoli in transito e di lucrare, in prima persona, il ricavato dei pedaggi. Il procedimento disciplinare, che era incentrato sulla condotta dagli stessi assunta il 27 ottobre 2016 e in altre circostanze indicate in un allegato alla lettera di contestazione, si era concluso con il loro licenziamento per giusta causa.

I dipendenti licenziati avevano impugnato il provvedimento espulsivo dinanzi al Tribunale territorialmente competente che nel giudizio in fase sommaria aveva respinto il ricorso, accolto nella fase di opposizione con declaratoria di illegittimità del licenziamento e condanna della società a reintegrarli.

La Corte d’Appello di Napoli, adita dalla società soccombente, accoglieva il reclamo proposto e, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l’originaria domanda dei dipendenti di impugnativa di licenziamento.

La Corte territoriale riteneva legittimo il licenziamento in questione in ragione (i) del particolare grado di fiducia richiesto dalla specifica posizione dagli stessi ricoperta, non suscettibile di controllo continuo; (ii) del fatto che essi avevano rapporti con l’utenza nei cui confronti rappresentavano l’azienda; (iii) della responsabilità connessa al maneggio di denaro. Secondo la Corte territoriale risultava irrilevante rispetto a tali elementi “il dato della esiguità della somma sottratta e dell’episodio isolato in cui ciò si sarebbe verificato, in quanto la circostanza che i dipendenti avessero posto in essere specifici artifici e raggiri per appropriarsi di denaro in danno del datore di lavoro rivestiva un elevato disvalore giuridico e sociale, tale da ledere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario e rendere proporzionata la sanzione espulsiva”.

Avverso la decisione della Corte d’Appello i due lavoratori ricorrevano in cassazione, a cui resisteva la società con controricorso.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, chiarito che in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell’addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall’azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro; conseguentemente è sufficiente che il datore di lavoro indichi la fonte della sua conoscenza.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha osservato che, in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l’esistenza della “causaidonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti. A parere della Corte di Cassazione, il giudice può – nell’ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro – individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenta il carattere di grave inadempimento richiesto dall’art. 2119 cod. civ.

La Corte di Cassazione ha poi evidenziato che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso. L’inadempimento “deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto”. E, nel caso di specie la lesione del vincolo fiduciario è connessa all’impiego, da parte dei dipendenti, di artifici e raggiri allo scopo di sottrarre danaro (indipendente dalla sua entità) alla società datrice di lavoro.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, condannandoli alla rifusione delle spese di lite.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1887 del 21 gennaio 2022, ha affermato che il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro facendone oggetto di rinunce o transazioni.

I fatti di causa

I fatti di causa traggono origine dalla decisione del Tribunale territorialmente competente, confermata in grado d’appello, che dichiarava inammissibile la domanda del lavoratore volta all’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro sul presupposto che tra le parti era intervenuta una transazione inerente ad essi.

Avverso la sentenza dei giudici di merito, il lavoratore ricorreva in cassazione eccependo la nullità dell’accordo transattivo sottoscritto, da un lato, per la mancanza della res litigiosa e, dall’altro, perché la transazione aveva avuto ad oggetto diritti sottratti alla disponibilità delle parti.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito rilevando che ai fini della sussistenza della res litigiosa, elemento necessario per la validità della transazione, non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l’esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei più precisi termini di una lite.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro e, quindi, l’interesse del lavoratore alla prosecuzione dello stesso rientra nell’area della libera disponibilità dello stesso.

Ne consegue, a parere della Corte di Cassazione, che le transazioni intervenute su tale tema sono sottratte alla disciplina dell’art. 2113 cod. civ., che considera invalidi e, perciò, impugnabili i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo valida la conciliazione intervenuta inter partes sull’assunto che l’ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso in base all’art. 2118 cod. civ.

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7400 del 7 marzo 2022, ha statuito che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, intimato per le stesse ragioni già addotte a fondamento del licenziamento collettivo precedentemente avviato, è nullo in quanto realizza uno schema fraudolento.

I fatti di causa

Un dipendente, licenziato per giustificato motivo oggettivo, impugnava il provvedimento espulsivo dinanzi il Tribunale di Roma perché fondato sugli stessi motivi che avevano originato in precedenza un licenziamento collettivo presso la medesima società.

Il Tribunale adito dichiarava nullo il licenziamento, non avendo la società rispettato gli adempimenti previsti dalla L. n. 223 del 1991, in quanto fondato sulle medesime ragioni del collettivo. In particolare, la società non aveva coinvolto le organizzazioni sindacali né aveva attuato la dovuta comparazione tra la posizione del dipendente licenziato e quella degli altri dipendenti oggetto del licenziamento collettivo.

La società impugnava la sentenza dinanzi la Corte di Appello di Roma che confermava la pronuncia di primo grado, sottolineando, innanzitutto, che le ragioni poste a fondamento delle due tipologie di licenziamento erano sostanzialmente sovrapponibili. Inoltre, la Corte d’Appello osservava che (i) il licenziamento collettivo si era concluso senza esuberi per effetto della totale adesione dei destinatari alla proposta di esodo volontario incentivato e (ii) nell’anno trascorso tra la cessazione della procedura collettiva e il licenziamento impugnato nessun cambiamento era intervenuto presso la società.

Infine, per i giudici d’appello, proprio in assenza di ragioni sopravvenute che avrebbero potuto giustificare il licenziamento individuale, la mancata inclusione del dipendente nella procedura collettiva gli aveva precluso la possibilità di avvalersi del raffronto della sua posizione con quelle dei dipendenti inseriti nel collettivo.

La società datrice di lavoro, dunque, impugnava la sentenza della Corte d’Appello in cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Investita della questione, la Corte di Cassazione conferma le pronunce dei giudici di merito e, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, osserva come non sia consentito al datore di lavoro tornare sulle scelte compiute in relazione al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, nonché ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo (cfr Cass. 16 gennaio 2020, n. 808).

A tal proposito, i Giudici di legittimità ricordano che «realizza uno schema fraudolento ai sensi dell’articolo 1344 del codice civile il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo». Nello specifico, prosegue la Corte, la peculiarità del contratto in frode alla legge consiste nel fatto che «le parti raggiungono, attraverso accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge. Nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito invece il risultato che, attraverso l’abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria, si vuole in concreto realizzare», come nel caso di specie.

La Corte di Cassazione respinge anche la censura della società per cui non era consentito ai Giudici aditi entrare nel merito delle scelte tecniche organizzative e produttive dell’imprenditore. Al riguardo, per la Corte di Cassazione, la Corte d’appello si è limitata a rilevare la sovrapponibilità delle ragioni poste a fondamento del licenziamento collettivo e di quelle addotte per il licenziamento individuale impugnato, traendo da tale accertamento l’illegittimità del provvedimento espulsivo.

Questa conclusione, secondo la Corte, è sufficiente a dichiarare il licenziamento illegittimo, proprio perché la gestione procedimentalizzata del licenziamento collettivo ha lo scopo di realizzare l’effettivo coinvolgimento del sindacato nelle scelte organizzative dell’impresa vincolando l’imprenditore al loro rispetto anche dopo la chiusura della procedura. Per tale ragione, il datore di lavoro – in un momento successivo alla procedura collettiva – non può riconsiderare quanto comunicato in sede sindacale in relazione al numero, alla collocazione aziendale, ai profili professionali dei lavoratori in esubero nonché ai criteri di scelta dei dipendenti.

In definitiva, a parere della Corte di Cassazione, il licenziamento individuale deve essere fondato su situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo.

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Il licenziamento disciplinare e la nozione di insussistenza del fatto contestato alla luce della evoluzione giurisprudenziale, a seguito della novella dell’art. 18 Stat. Lav, ad opera della “Legge Fornero”, e dell’entrata in vigore del “Jobs Act”. Secondo gli ultimi approdi giurisprudenziali, la nozione di insussistenza del fatto contestato comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al lavoratore

La normativa di riferimento e la riforma Fornero

Come è noto, l’art. 1, c. 42, della legge 92/2012 ha novellato l’art. 18 Stat. Lav. in un’ottica di graduazione delle sanzioni conseguenti al giudizio di illegittimità del licenziamento, al fine di rendere la reintegrazione nel posto di lavoro quale extrema ratio.

La tutela reale, oltre al licenziamento nullo, è prevista solo nei casi di ingiustificatezza qualificata indicati nei commi quarto e settimo dell’art. 18 Stat. Lav.

Prima dell’entrata in vigore della riforma effettuata dalla Legge Fornero, ai sensi dell’art. 18 dello Stat. Lav., in assenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la reintegrazione nel posto di lavoro, con una tutela risarcitoria variabile, era l’unica tutela di cui godeva il lavoratore e, per stabilire l’illegittimità o meno del licenziamento, il giudice era chiamato ad effettuare un giudizio di proporzionalità tra l’illecito disciplinare posto in essere dal dipendente e la sanzione comminata.

In buona sostanza, prima dell’avvento della riforma Fornero, un licenziamento poteva considerarsi legittimo a condizione che la risoluzione del rapporto di lavoro fosse una conseguenza proporzionata all’inadempimento del lavoratore.

Con la novella dell’art. 18 Stat. Lav. viene introdotto il concetto di insussistenza del fatto, sia per quel che riguarda il licenziamento disciplinare, ove viene fatto riferimento al concetto di” insussistenza del fatto contestato“, sia con riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo rispetto al quale si parla di “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento“.

Il comma quarto contempla l’insussistenza del fatto contestato e il fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa indicata dai contratti collettivi o dal codice disciplinare.

Il comma settimo prende in considerazione la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

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