Niente ferie a causa della malattia: le indicazioni della Corte di Giustizia (Norme & Tributi Plus Lavoro – Il Sole 24 Ore, 20 novembre 2023 – Enrico De Luca, Irene Crisci)

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20 Nov 2023

Il fatto

Il Tribunale del lavoro francese è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del diniego opposto ad alcuni lavoratori alla fruizione di diversi giorni di ferie maturati e non goduti a causa di prolungate assenze dal lavoro per malattia. Parimenti, era stata negata la relativa indennità sostitutiva per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro era cessato. Tali pretese sono state avanzate entro quindici mesi dal termine del periodo di riferimento di un anno durante il quale il diritto alle ferie era sorto.

Il Giudice nazionale ha operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per risolvere tre questioni, qui di seguito elencate:

– la diretta applicabilità nei rapporti tra privati dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE in tema di organizzazione dell’orario di lavoro;

– quale sia il periodo ragionevole di riporto delle quattro settimane di ferie riconosciute da detta Direttiva, in presenza di un periodo di maturazione delle ferie stesse pari ad un anno;

– se sia rispettosa della disciplina europea l’applicazione di un periodo di riporto illimitato in assenza di una legislazione interna che disciplini tale riporto.

La decisione della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 9 novembre 2023, causa C-271/22, ha risolto in termini positivi la prima questione pregiudiziale, partendo da un’analisi sistematica dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, che, sebbene in via di principio non sia direttamente invocabile in una controversia tra privati, precisa il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite.

Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, che prevede il diritto, per ogni lavoratore, a ferie annuali retribuite.

Conseguentemente, secondo la Corte, un lavoratore può far valere il diritto alle ferie annuali retribuite nei confronti del suo datore di lavoro, essendo irrilevante che quest’ultimo sia un’impresa privata.

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