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Il traffico di influenza illecita amplia la platea dei reati presupposto della 231 (Newsletter Norme & Tributi n. 132 – Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Luciano Vella)

30 Apr 2019

La l. 3/19 ha introdotto rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Il provvedimento legislativo in esame, tra le altre, ha inserito nel decalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 il reato di traffico di influenze illecite. La disposizione punisce chiunque, sfruttando o comunque vantando la sussistenza di relazioni esistenti o asserite con taluno, abbia fatto dare promettere a sé o a terzi denaro od altre utilità. Ciò o come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio in relazione all’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri. Questa fattispecie normativa ha lo scopo di reprimere qualsiasi tipo di condotta che possa essere volta a determinare un atto corruttivo. In tal senso, la parte speciale relativa alla repressione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione dei modelli 231 dovrà essere strutturata e/o aggiornata in modo tale da prevenire l’integrarsi di fenomeni corruttivi, che potrebbero in astratto essere integrati da amministratori, dirigenti e, in generale, da qualsiasi dipendente degli enti. In caso di integrazione del reato in oggetto, all’ente si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di 51.646 Euro ad un massimo di 309.874 Euro.

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