Categorie: Insights, Prassi

Tag: Covid-19, Documento Tecnico


30 Apr 2020

INAIL: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

L’INAIL ha condotto uno studio in merito alle corrette misure da adottare nell’ambito dell’organizzazione lavorativa all’epoca del COVID-19 confluite, poi, nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione(il “Documento Tecnico”).

Il Documento Tecnico si propone l’obiettivo di fornire all’operatore politico, dunque al Governo, informazioni anche di natura statistica utili per compiere una valutazione finalizzata a determinare i livelli di priorità progressiva di intervento sulla ripresa delle attività produttive durante la tanto auspicata “Fase 2”, nonché delle strategie di intervento eventualmente da implementare sui luoghi di lavoro.

Il Documento de quo si compone principalmente di due parti:

  • la prima parte contiene un’analisi utile a definire l’ambito di rischio e ad individuare in quale ricade ogni lavoratore a seconda del proprio impiego;
  • la seconda, invece, detta linee generali di contenimento del rischio sui luoghi di lavoro.

Soffermando l’attenzione sulla seconda parte, di seguito vengono sintetizzate le principali misure ivi menzionate:

  1. Misure organizzative

Il Documento Tecnico raccomanda l’importanza di realizzare, nei luoghi di lavoro, una rimodulazione degli spazi, degli orari di lavoro, dell’articolazione in turni, nonché dei processi produttivi, nell’ottica del distanziamento sociale e, in particolare di:

  • effettuare un’analisi dei processi lavorativi che sia in grado di rimodulare il lavoro tenendo conto della distribuzione dei compiti e dell’articolazione dei turni, nonché che preveda l’incentivazione, ove possibile, del lavoro a distanza;
  • rimodulare le postazioni dei lavoratori che possono lavorare da soli o che, in ogni caso, non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro spostandoli in spazi ricavati quali, ad esempio, sale riunioni o uffici non utilizzati e, in alternativa, utilizzare delle barriere di separazione quali, ad esempio, pannelli in plexiglass;
  • rimodulare gli orari di lavoro differenziandoli in modo da ridurre il numero di lavoratori contemporaneamente presenti nei luoghi di luogo, nonché adottare piani di mobilità adeguata al fine di evitare l’utilizzo del trasporto pubblico in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, cd. commuting, incentivando, ad esempio, forme di trasporto differenti, anche con mezzi privati.
  • Misure di prevenzione e protezione

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs. 81/2008, devono essere adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, privilegiando misure di prevenzione primaria e, in particolare:

  • prevedere un piano di informazione e formazione preventiva dei lavoratori in merito al rischio da Covid-19 che tenga prioritariamente conto dell’importanza del distanziamento sociale e del rispetto individuale delle misure di prevenzione, quali le raccomandazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dall’INAIL e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);
  • mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani;
  • effettuare una mappatura di tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) preventivamente forniti dal datore di lavoro;
  • relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, deve essere valutata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche mediante il coinvolgimento delle strutture sanitarie territoriali pubbliche;
  • per i lavoratori in condizioni di accertata immunodepressione, andrà valutata con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso;
  • al fine di garantire la progressiva reintegra dei lavoratori assenti a seguito dell’infezione da Covid-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro” al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica.
  • Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli e, in particolare:

  • devono essere rafforzate tutte le misure di igiene già note e richiamate dal “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020:
  • deve essere attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato” Protocollo”;
  • isolare momentaneamente le persone con temperatura superiore ai 37,5° e fornire loro una mascherina.

◊◊◊◊

Le misure indicare nel Documento Tecnico – le quali sono sostanzialmente in linea con quelle riportate nelle Linee Guide pubblicate il 16 aprile 2020 dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – sono riprese nel Protocollo così come aggiornato il 24 aprile 2020.

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