File aziendali eliminati dal PC: licenziamento legittimo anche senza prova del danno
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente con funzioni di segreteria generale che, in occasione della restituzione del computer aziendale a seguito di un cambio di mansioni, aveva riconsegnato il dispositivo privo di una rilevante quantità di documentazione di interesse datoriale. Tra i file non più rinvenuti figuravano il protocollo elettronico, la corrispondenza e la posta elettronica, verbali e delibere degli organi dell’associazione, materiali congressuali e ulteriore documentazione relativa all’attività istituzionale dell’ente. La lavoratrice contestava il provvedimento sostenendo, tra l’altro, che tali documenti fossero comunque disponibili sul server aziendale o in archivi cartacei e che, pertanto, l’eliminazione dei file non avesse arrecato alcun concreto pregiudizio all’organizzazione.
Con la sentenza n. 713 del 3 giugno 2026, la Corte d’Appello di Palermo conferma tuttavia la legittimità del licenziamento, valorizzando in primo luogo l’onere probatorio gravante sulla lavoratrice. Secondo i giudici, infatti, non spettava al datore di lavoro dimostrare l’inesistenza di copie alternative dei documenti, bensì alla dipendente provare che i file fossero stati effettivamente archiviati anche su altri supporti accessibili all’organizzazione. Tale prova non è stata raggiunta: l’esistenza di un server aziendale non era sufficiente a dimostrare che la documentazione fosse stata concretamente salvata sul medesimo, né risultava dimostrata la piena sovrapponibilità tra l’archivio informatico scomparso e quello cartaceo.
Di particolare interesse è il passaggio della pronuncia dedicato alla qualificazione della condotta. La Corte esclude che il fatto possa essere ridotto a un mero danneggiamento di beni aziendali, ritenendo invece integrata una vera e propria sottrazione di documenti aziendali. I giudici sottolineano come la documentazione rimossa riguardasse la vita e il funzionamento dell’ente e comprendesse informazioni concernenti i processi decisionali interni, la corrispondenza e altri dati meritevoli di tutela. In tale prospettiva, il comportamento della lavoratrice viene ricondotto alla violazione del dovere di fedeltà, elemento che assume un peso particolarmente significativo quando il dipendente, per le funzioni svolte, riveste un ruolo di speciale affidamento all’interno dell’organizzazione.
La Corte inoltre chiarisce che la sussistenza di un danno economico concreto non costituisce un presupposto necessario per la legittimità del licenziamento. Secondo i giudici, la mera eliminazione o sottrazione di documenti aziendali può essere di per sé idonea a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, indipendentemente dalla dimostrazione di un effettivo pregiudizio patrimoniale. Il disvalore della condotta viene dunque individuato nella violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e lealtà che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, piuttosto che nelle conseguenze economiche concretamente prodotte.
La pronuncia offre infine alcuni spunti particolarmente attuali in relazione alla gestione del patrimonio informativo aziendale. In un contesto in cui l’attività organizzativa è sempre più fondata su archivi digitali e sistemi documentali condivisi, la Corte ribadisce che il dipendente è tenuto a conservare e restituire integralmente la documentazione aziendale di cui abbia la disponibilità e che la sua eliminazione volontaria può integrare una condotta gravemente lesiva del vincolo fiduciario. La sentenza conferma quindi un orientamento rigoroso in materia di tutela degli asset informativi dell’impresa, valorizzando la funzione strategica della documentazione digitale e la responsabilità del lavoratore nella sua corretta gestione.
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