Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: Corte di Cassazione


27 Set 2022

Cass. n. 26246/2022: la prescrizione dei crediti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha risolto il profondo contrasto giurisprudenziale in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore nelle aziende con più di quindici dipendenti, chiarendo che la prescrizione, dopo la legge n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”), non decorre più in costanza di rapporto di lavoro.

I fatti di causa

Alcuni lavoratori di una società con i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 Stat. Lav. hanno adito il giudice del lavoro al fine di ottenere l’accertamento del diritto a percepire differenze retributive, eccedenti la prescrizione quinquennale, relative al lavoro straordinario notturno dagli stessi prestato.

Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande dei ricorrenti, statuendo che, anche a seguito delle modifiche all’art. 18 Stat. Lav. introdotte della Riforma Fornero, il rapporto di lavoro continui ad essere tutelato dalla stabilità reale, con il conseguente decorso del termine di prescrizione in costanza di rapporto.

La Corte d’Appello bresciana ha confermato la decisione del Tribunale, negando conseguentemente il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive eccedenti la prescrizione quinquennale.

Con un unico motivo di ricorso, i dipendenti hanno impugnato la sentenza d’appello deducendo la violazione degli artt. 2935, 2948, n. 4 c.c., 18 legge n. 300/1970, 36 Cost., per avere la Corte territoriale errato, alla luce dell’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenze n. 62 del 1966, n. 143 del 1969, n. 174 del 1972) e della giurisprudenza di legittimità, nel confermare la vigenza del regime di stabilità del rapporto anche dopo la modifica della disciplina dei licenziamenti con le riforme della legge n. 92/2012 e del D.lgs. 23/2015 (c.d. “Jobs Act”).

La sentenza

La Suprema Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso promosso dai dipendenti, ha statuito, preliminarmente, che, in linea con l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2948, n. 4 c.c., la prescrizione decorre in corso di rapporto esclusivamente quando la reintegrazione sia la sanzione prevedibile “contro ogni illegittima risoluzione”.

Secondo i Giudici di legittimità, le modifiche apportate dalla Riforma Fornero e dal Jobs Act alla disciplina dei licenziamenti hanno fatto venir meno tale stabilità, avendo determinato il passaggio da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento ad un’applicazione selettiva delle tutele.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha statuito, pertanto, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Riforma Fornero e del Jobs Act, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.

Da ciò consegue che, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 20012), il termine di prescrizione decorre, anche per i lavoratori dipendenti da aziende con i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 Stat. Lav., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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