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Cassazione: datore vincolato agli obblighi di vigilanza (Il Sole 24 Ore, 13 novembre 2014, pag. 47)

13 Nov 2014

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46820 depositata in data 12 novembre u.s., ha statuito che gli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione protezione (Rspp), il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore nella individuazione dei fattori di rischio. Ad avviso della Suprema Corte, la condotta incauta del lavoratore infortunato non può assurgere da sola a causa sopravvenuta sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area del rischio proprio della lavorazione svolta. Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti carattere di eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute. Né l’evento può essere imputato ad una minima colpa dell’infortunato, il che avrebbe richiesto che questi conoscesse perfettamente i rischi del lavoro a cui era occupato e il corretto utilizzo dei mezzi fornitigli.

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