Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: autotutela, Demansionamento, inadempimento totale, obblighi primari


28 Gen 2018

Il rifiuto alla prestazione è giustificato solo a fronte di un inadempimento complesso del datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018, ha cassato la decisione della Corte di Appello territorialmente competente che, aderendo alle conclusioni del giudice di prime cure, aveva confermato l’illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore che, rifiutandosi di svolgere mansioni inferiori, si era assentato dal servizio per oltre quattro giorni. La Corte di Appello, disponendo la reintegrazione in servizio ex art. 18, L. n. 300/70, aveva ritenuto tale comportamento quale legittima forma di autotutela ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. La Cassazione – pur confermando il demansionamento e la parziale sussistenza dei presupposti per l’applicazione della citata norma civilistica – ha accolto il ricorso del datore di lavoro (soccombente nel giudizio di merito) sull’assunto che l’adibizione a mansioni inferiori non autorizza il lavoratore a rendersi totalmente inadempiente alla prestazione. Ciò, ove il datore di lavoro (come nel caso di specie) assolva ai propri obblighi primari quali il pagamento della retribuzione, la copertura previdenziale e assicurativa, oltre che la tutela della salute e la sicurezza. In sostanza solo in caso di un inadempimento totale del datore di lavoro è ammesso e ritenuto giustificato il rifiuto aprioristico alla prestazione lavorativa. Diversamente si configura un comportamento in violazione della buona fede richiesta dall’art. 1460 cod. civ., oltre che dei doveri di diligenza e sottoposizione al potere gerarchico del datore di lavoro.

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