Categorie: Insights, Giurisprudenza


2 Set 2019

L’accordo aziendale firmato per far fronte ad un temporaneo aumento dell’attività non scade e può essere riutilizzato

La Corte di Cassazione, con la sentenza 21390 depositata il 14 agosto 2019, ha affermato che un accordo aziendale sottoscritto per far fronte a un temporaneo aumento dell’attività non scade se non esplicitamente previsto e può essere riutilizzato successivamente.

I fatti

La Corte d’Appello territorialmente competente confermava la decisione del Giudice di prime cure che aveva respinto la domanda presentata da un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro affinché venisse accertata l’irregolarità del contratto di somministrazione e del contratto a tempo determinato (più volte prorogato nel 2010) intercorsi tra essi. Detti contratti avevano avuto ad oggetto lo “svolgimento di attività di assistenza (handling) presso l’aeroscalo di (OMISSIS) per l’operatività programmata nel periodo di durata del rapporto, delle Compagnie Aeree che stavano avviando ed in parte consolidando la loro attività presso lo scalo”.

Nello specifico, la Corte d’Appello affermava che “il contratto di somministrazione era stato stipulato per la necessità di far fronte all’incremento temporaneo di attività derivate dal progetto “Voli Postali” espressamente richiamata nell’accordo sindacale del 6/12/2006 con cui le parti sociali avevano definito a tale scopo, la necessità di ricorrere ai contratti a tempo determinato e di somministrazione e le modalità di realizzazione degli incrementi di personale concordati. In tale ottica, la causale apposta ai contratti a termine doveva ritenersi assistita da un grado sufficiente di specificità. Le ragioni giustificatrici relative alla realizzazione del progetto Poste, rinvenivano poi, positivo riscontro alla stregua dell’accordo sindacale 6/12/2006 in relazione al quale non era stata fissata alcuna scadenza, sicché non poteva ritenersi detto accordo automaticamente cessato, come sostenuto dal ricorrente, al compimento del 36 mese dalla stipula (aprile 2010)”.

Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso in cassazione, affidandosi a 2 motivi, cui resisteva la società con un controricorso.

La decisione della Corte di Cassazione

Il lavoratore ha contestato, tra l’altro, la sentenza impugnata per aver attribuito validità all’Accordo sindacale del 6 dicembre 2006. Ciò, conferendogli una durata temporale indefinita e consentendo un utilizzo illimitato nel tempo del contratto a tempo determinato anche somministrato, per far fronte alle stesse attività aziendali relative ai voli postali, che il medesimo accordo, aveva limitato temporalmente a 2 anni e 12 mesi.

Sul punto la Corte di Cassazione ha osservato che i giudici del gravame hanno sottolineato come “l’Accordo del 6/12/2006 fosse intervenuto nelle fasi di avvio dell’attività dei Voli Postali e con esso le parti collettive si erano date atto che tale attività comportava la necessità di assunzioni a termine in relazione al contratto di appalto stipulato con la società Poste Italiane, concordando le modalità con cui procedere ad assunzioni a termine o a contratti di somministrazione; e ciò senza fissare alcuna scadenza, neppure in via indiretta, sicché non poteva ritenersi automaticamente cessato nell’aprile 2010, al compimento dei 36 mesi dalla stipula dell’accordo, come sostenuto dal lavoratore”.

A parere della Corte di Cassazione, i giudici di appello hanno considerato che, una volta rinnovato l’appalto con Poste italiane, si riproponeva l’esigenza della società di ricorrere all’incremento temporaneo di personale. Nell’ottica descritta, hanno concluso che l’accordo del 2006, sebbene stipulato in occasione del primo contratto di appalto, conservava la sua idoneità a confermare che le medesime esigenze di assunzioni già positivamente vagliate dalle OO.SS. permanevano anche in occasione dei successivi contratti.

In considerazione di quanto sopra esposto la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, liquidando le spese di lite secondo il principio della soccombenza.

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