Videosorveglianza e protezione dei dati personali: il Garante ribadisce l’obbligo di trasparenza
Con il provvedimento n. 167/2026 del 12 marzo 2026, il Garante per la protezione dei dati personali è tornato a pronunciarsi sul tema della videosorveglianza, ribadendo alcuni principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali e controllo a distanza dei lavoratori.
Va innanzitutto ricordato che l’utilizzo di impianti di videosorveglianza costituisce a tutti gli effetti un trattamento di dati personali ai sensi della normativa di riferimento. Ne consegue che il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Autorità sono state rilevate diverse criticità, tra cui:
l’assenza di un’idonea informativa agli interessati;
la mancanza della preventiva autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, necessaria poiché le telecamere consentivano un controllo a distanza dei lavoratori;
l’assenza di credenziali individuali per l’accesso alle immagini registrate.
Particolare rilievo è stato attribuito dal Garante alla violazione dell’obbligo di trasparenza, considerata particolarmente grave. Gli interessati, infatti, devono essere messi nella condizione di comprendere immediatamente che stanno accedendo a un’area videosorvegliata. A tal fine, è necessario predisporre appositi cartelli informativi ben visibili, collocati ad altezza d’uomo e facilmente leggibili.
Le informazioni essenziali da riportare nel cosiddetto “primo livello” informativo comprendono, tra le altre:
le finalità del trattamento;
l’identità del titolare del trattamento;
il richiamo ai diritti riconosciuti agli interessati dal GDPR.
Il Garante richiama inoltre le Linee guida n. 3/2019 dell’EDPB, precisando che le ulteriori informazioni obbligatorie possono essere fornite attraverso strumenti integrativi (“secondo livello” informativo), purché facilmente accessibili. A titolo esemplificativo, tali informazioni possono essere rese disponibili:
presso reception, sportelli informativi o casse;
mediante documenti affissi in luoghi accessibili;
tramite QR code;
attraverso un link web dedicato.
L’obiettivo è garantire un’informazione completa, chiara e concretamente accessibile a tutti gli interessati.
Il provvedimento affronta anche il delicato tema del controllo a distanza dei lavoratori. Come noto, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, gli impianti audiovisivi dai quali possa derivare anche indirettamente un controllo dell’attività lavorativa possono essere installati solo previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
Il provvedimento conferma l’attenzione crescente delle Autorità nei confronti dei sistemi di videosorveglianza, soprattutto nei contesti aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro.
Per le aziende risulta quindi fondamentale:
verificare la corretta base giuridica del trattamento;
predisporre informative multilivello conformi al GDPR;
installare cartelli ben visibili e completi delle informazioni essenziali;
regolare gli accessi alle immagini mediante credenziali individuali;
verificare la necessità di accordi sindacali o autorizzazioni ispettive ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
La conformità formale e sostanziale dei sistemi di videosorveglianza rappresenta oggi un presidio imprescindibile non solo ai fini privacy, ma anche sotto il profilo lavoristico e sanzionatorio.
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