Controlli aziendali e tutela dei dati: quale equilibrio?
Con una recente sentenza del Tribunale di Pisa n. 800 del 13 giugno 2026 si affronta un tema di particolare interesse per le aziende: il delicato equilibrio tra…
Con l’entrata in vigore, lo scorso 4 novembre, della legge n. 199/2016 è stata introdotta espressamente nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) l’intermediazione illecita di manodopera e lo sfruttamento del lavoro (cd “reato di caporalato”). Nello specifico l’art. 25 quinquies del Decreto in relazione alla sua commissione prevede l’applicazione (i) di una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (l’importo di una quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549); (ii) in caso di condanna, di una sanzione interdittiva (ossia interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad 1 anno. Peraltro se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato al solo scopo di consentire o agevolare la commissione di tale reato, è prevista l’applicazione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Questa novità legislativa determinerà un necessario adeguamento dei modelli organizzativi esistenti, che dovranno essere aggiornati tenendo conto del nuovo reato presupposto.
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