Categorie: Insights, Normativa


26 Giu 2014

LICENZIAMENTI COLLETTIVI: DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, MODIFICA DELLA L. 223/91 (IL SOLE 24 ORE, 24 GIUGNO 2014, PAG. 41)

I licenziamenti collettivi sono disciplinati dalla L. 223/91, la quale, all’art. 4, par. 9, esclude la categoria dei dirigenti dal suo campo di applicazione. Non solo il legislatore italiano ma anche la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie hanno da sempre ritenuto inapplicabile ai dirigenti la disciplina dei licenziamenti collettivi, facendo leva sulla peculiarità del rapporto dirigenziale, contraddistinto da un forte legame fiduciario con il datore di lavoro e dall’inapplicabilità delle norme limitative del licenziamento individuale ex L. 604/66. Su queste basi, il legislatore ha continuato a escludere i dirigenti dal campo di applicazione della L. 223/91 anche dopo la direttiva 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi. Tale direttiva ha dettato ai singoli Stati una disciplina comune in caso di licenziamenti collettivi, individuando, quali destinatari, tutti i lavoratori (subordinati), eccezion fatta per quelli a tempo determinato (purché il licenziamento non avvenga prima dello spirare del termine), i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e gli equipaggi delle navi. Più volte sollecitata dalla Commissione europea a dar conto di tale esclusione, l’Italia si è difesa sostenendo che la normativa e i contratti collettivi offrirebbero ai dirigenti una tutela economica maggiore rispetto agli altri lavoratori. Tale tesi non ha convinto, tuttavia, la Corte di giustizia UE, la quale – con la sentenza C-596/2012 del 13 febbraio 2014 – ha stabilito che l’Italia, avendo escluso mediante l’art. 4, par. 9, della L. 223/91, la categoria dei dirigenti dall’ambito di applicazione della procedura prevista dall’art. 2 della direttiva 98/59 è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, par. 1 e 2 di tale direttiva. La pronuncia dei giudici europei impatta in maniera importante sia sulla disciplina del licenziamento dei dirigenti, sia sulla gestione delle riduzioni di personale all’interno delle aziende. Ne consegue che la fase d’informazione e consultazione condotta tra la parte datoriale e le associazioni sindacali dei lavoratori in esubero deve coinvolgere, dopo la sentenza in poi, anche le associazioni sindacali di rappresentanza dei dirigenti; occorrerà, inoltre, tener conto dei licenziamenti dirigenziali e con ciò potrà essere più facilmente raggiunta la soglia dei licenziamenti a fronte dei quali è necessario attivare la procedura.
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