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Sgravi contributivi e fiscali solo per gli accordi di secondo livello depositati presso la DTL competente

Categorie: DLP Insights, Normativa

29 Dic 2015

L’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015 ha subordinato il riconoscimento degli sgravi contributivi e fiscali, previsti per gli incentivi all’occupazione contenuti in accordi collettivi aziendali o territoriali, al deposito in via telematica degli accordi stessi presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente. La novità rispetto alle precedenti disposizioni legislative che già prevedevano alcuni obblighi di deposito in sede pubblica, consiste nella correlazione diretta tra il deposito dell’accordo collettivo e la fruizione dell’incentivo. Il deposito, tuttavia, rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente. La concessione delle agevolazioni è, infatti, subordinata anche (i) al rispetto dei requisiti specifici previsti dalla legge che le istituiscono e (ii) alle regole disciplinate per tutte le forme di incentivazione dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

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