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Tag: appalti, Riforma Fiscale


6 Mar 2025

Gli appalti di servizi e il mondo della moda (The Platform, 6 marzo 2025 – Vittorio De Luca, Alessandro Ferrari)

Come dimostrano i recenti fatti di cronaca, anche il settore della moda non è stato risparmiato dalla crescente attenzione delle autorità (del lavoro, fiscali e penali) verso il mondo degli appalti di servizi. 

Il particolare interesse verso tali fattispecie trova le sue radici nel frequente ricorso, da parte delle aziende italiane, di terzi fornitori di servizi che, di fatto, con una non trascurabile frequenza risultano non presentare i requisiti di legge per configurare i cosiddetti “appalti genuini”. 

La tematica riveste una certa importanza in considerazione dell’impianto sanzionatorio di riferimento, di recente inasprito dal legislatore. 

Il Decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » ha infatti previsto che, nelle ipotesi in cui venga accertata l’esistenza di un appalto non genuino o di una somministrazione fraudolenta di manodopera, l’utilizzatore del personale è soggetto a determinate pene pecuniarie (fino ad un massimo di € 100,00 per ogni lavoratore occupato, per ogni giornata di lavoro) e all’arresto fino a 3 mesi. 

A tali conseguenze se ne aggiungono altre, di natura strettamente giuslavoristica (i.e., costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l’utilizzatore della prestazione lavorativa, che sarà anche responsabile di eventuali trattamenti retributivi e contributivi non corrisposti al personale) o fiscale (ad esempio, potrà essere contestato il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti). 

Gli appalti di servizi: i requisiti di legge 

L’appalto di servizi, diversamente dalla somministrazione di manodopera, si configura come un contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.  

Secondo la consolidata giurisprudenza, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi è necessario verificare che all’appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo dei propri dipendenti. 

Allo stesso tempo, l’utilizzo da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dal committente dà luogo ad una presunzione legale di sussistenza della fattispecie vietata quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore. 

Infine, l’appaltatore deve sopportare un effettivo rischio di impresa (che si riscontra, ad esempio, nella possibilità di non riuscire a coprire tutti i costi legati all’appalto).  

Ebbene, quelle in estrema sintesi appena elencate sono le circostanze che, di volta in volta, gli ispettori verificano al fine di accertare la genuinità o meno degli appalti. 

I casi nel mondo della moda 

Come dicevamo, tali accertamenti hanno negli ultimi mesi coinvolto direttamente anche il mondo del “fashion”, provocando un vero e proprio “terremoto” nel settore. 

Nei casi più gravi saliti all’onore della cronaca negli ultimi mesi, si è assistito addirittura al commissariamento per omesso controllo sui fornitori, in particolare per non aver “verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici alle quali affidare la produzione (verificando esclusivamente l’iscrizione alla Camera di Commercio) e nel non aver effettuato ispezioni o audit per appurare in concreto le reali condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro”. 

E ancora, è stato contestato di non aver “effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate (…),  con ciò realizzandosi – quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall’inerzia della società – quella condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 d.lgs 159/2011 per l’applicazione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria”.   

Sul punto, è stato spiegato come in alcuni casi “la mancanza di modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/01 e la presenza di sistemi di audit interni inadeguati integrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 34 del d.lgs. 159/2011, poiché tali carenze organizzative e mancanze nei controlli agevolano colposamente soggetti ai quali viene contestato il reato di cui all’art. 603 bis c.p.”. 

Reato (ex art. 603 c.p.) citato non a caso, posto che lo stesso – relativo alla cosiddetta “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” o, più comunemente, “caporalato” – si configura allorquando un soggetto recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; nonché utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.  

Si tratta, a ben vedere, della fattispecie di responsabilità più grave configurabile in caso di appalti illeciti, che segue le ipotesi sanzionatorie sopra citate (strettamente legate all’accertamento di un appalto non genuino o di una somministrazione fraudolenta). 

Continua a leggere la versione integrale pubblicata su The Platform.

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