Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: diritto del lavoro, Licenziamento


8 Apr 2026

Licenziamento orale: onere della prova in capo al lavoratore

Con l’ordinanza n. 4077 del 23 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del licenziamento orale, statuendo che il lavoratore che impugni la risoluzione del rapporto allegando l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la cessazione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, anche se manifestata con comportamenti concludenti.

Giudizio di merito

La controversia ha origine dalla domanda di un lavoratore che, tra le altre pretese, deduceva di essere stato licenziato oralmente dal datore di lavoro. Il Tribunale di Paola aveva respinto tutte le domande promosse dal dipendente. In grado d’appello, la Corte di Catanzaro, pur riconoscendo il rapporto di lavoro subordinato per il periodo 9.1.2001-31.10.2003, rigettava espressamente la domanda relativa al licenziamento orale e alle conseguenti pretese risarcitorie.

La Corte d’appello evidenziava, infatti, che la tesi del licenziamento orale fosse smentita dalla presenza in atti di una lettera di dimissioni sottoscritta dal lavoratore, mai disconosciuta, e che non fosse stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare che la cessazione del rapporto fosse imputabile a una volontà espulsiva del datore di lavoro. La Corte richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di contrapposizione tra la tesi del licenziamento e quella delle dimissioni, il giudice deve svolgere una rigorosa indagine probatoria, valorizzando la presenza di atti scritti e l’eventuale comportamento delle parti.

Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, con ordinanza del 2 dicembre 2025, rigettava il motivo di ricorso incidentale del lavoratore relativo al licenziamento orale, confermando integralmente la decisione della Corte d’appello.

La Cassazione ha ribadito che, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa; nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eccepisca che il rapporto di lavoro si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoria – da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. – perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c.”.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che non solo il lavoratore non aveva assolto a tale onere probatorio, ma vi era anche in atti un elemento di prova di segno contrario, costituito da una lettera di dimissioni firmata dal lavoratore e datata 31/10/2003, mai disconosciuta. Tale documento, già valorizzato dal giudice di primo grado, escludeva la possibilità di configurare la cessazione del rapporto come licenziamento orale.

La Corte ha quindi ritenuto infondate le censure del lavoratore, osservando che la decisione della Corte territoriale era conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera cessazione della prestazione lavorativa non è sufficiente a dimostrare il licenziamento, occorrendo invece la prova di una specifica volontà espulsiva del datore di lavoro, anche se manifestata in forma non scritta. In presenza di una lettera di dimissioni non disconosciuta, la domanda del lavoratore non può essere accolta.

Conclusioni

La pronuncia in esame conferma il principio secondo cui, in caso di contestazione circa la causa della cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento orale oppure dimissioni), grava sul lavoratore l’onere di provare che la risoluzione sia imputabile a una volontà espulsiva del datore di lavoro. La mera cessazione della prestazione non è sufficiente, specie in presenza di una lettera di dimissioni sottoscritta e non disconosciuta dal lavoratore, che costituisce prova idonea a escludere il licenziamento. La decisione si pone in linea con l’orientamento della Cassazione, che esige una rigorosa indagine probatoria e valorizza la funzione degli atti scritti nel giudizio sul licenziamento orale.

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