Categorie: Insights, Lo sai che

Tag: Corte di Cassazione, Datore di lavoro, Licenziamento


16 Set 2026

Lo sai che… la violazione reiterata delle procedure aziendali può giustificare il licenziamento del responsabile di punto vendita? 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25231 dell’11 settembre 2026, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla gestrice di punto vendita che aveva reiteratamente omesso di smaltire prodotti scaduti in violazione delle procedure aziendali. La Suprema Corte ha ritenuto che una sistematica violazione delle policy interne, soprattutto quando posta in essere da chi riveste un ruolo di responsabilità, possa integrare una grave violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e determinare la definitiva compromissione del vincolo fiduciario.

La vicenda riguardava una responsabile di supermercato con oltre ventisette anni di anzianità aziendale, licenziata a seguito del rinvenimento di numerosi prodotti scaduti non smaltiti secondo le procedure previste dalla società. La Corte d’Appello di Venezia, nel confermare la decisione dei giudici di primo grado, ha ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento in ragione della gravità della condotta e del ruolo ricoperto dalla lavoratrice.

In particolare, i giudici di merito avevano accertato che la lavoratrice, pur essendo responsabile del punto vendita, aveva violato «in maniera reiterata e sistematica» le procedure aziendali in materia di controllo delle scadenze e smaltimento della merce, come dimostrato dai numerosi prodotti scaduti rinvenuti e dal lungo periodo durante il quale tali beni erano rimasti in magazzino senza essere correttamente gestiti.

La Corte territoriale aveva, inoltre, evidenziato che parte della merce era stata rimossa dagli scaffali e accantonata in magazzino senza essere smaltita, circostanza ritenuta indicativa della piena consapevolezza della situazione da parte della dipendente. Pertanto, secondo i giudici, tale comportamento non poteva essere ricondotto a una mera dimenticanza o a una disorganizzazione occasionale.

La Cassazione ha ritenuto immune da censure il ragionamento della Corte d’Appello, la quale aveva valorizzato una pluralità di elementi fattuali: il ruolo di gestore del punto vendita, la rilevante anzianità di servizio, la conoscenza delle procedure aziendali, il numero elevato dei prodotti scaduti e il protrarsi della loro mancata gestione per un periodo significativo. La Suprema Corte ha osservato che il convincimento dei giudici di merito non si fondava su mere ipotesi, bensì su «una pluralità di circostanze fattuali accertate», idonee a sostenere il giudizio di gravità della condotta.

La Suprema Corte ha inoltre condiviso la valutazione della Corte d’Appello secondo cui la condotta risultava contraria agli obblighi previsti dal contratto collettivo, che impongono al lavoratore di osservare «nel modo più scrupoloso» i propri doveri e di cooperare alla prosperità dell’impresa. Secondo i giudici, la sistematica violazione delle procedure aziendali in materia di gestione della merce scaduta era idonea non solo a favorire il conseguimento di premi non dovuti, ma anche a esporre l’azienda a ulteriori rischi e conseguenze pregiudizievoli.

La Corte ha infine precisato che la gravità della condotta sarebbe stata sufficiente a giustificare il licenziamento anche a prescindere dalla dimostrazione di un intento doloso. Secondo gli Ermellini, infatti, «la sistematica e protratta violazione delle procedure aziendali» da parte della responsabile del punto vendita, risultava di per sé idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.  

In conclusione, la pronuncia conferma che il rispetto delle procedure aziendali assume particolare rilievo per i dipendenti che ricoprono ruoli di responsabilità. La reiterata inosservanza delle regole interne, soprattutto quando si protrae nel tempo e riguarda attività essenziali per la corretta gestione dell’impresa, può integrare una grave violazione degli obblighi contrattuali e giustificare il licenziamento per giusta causa.

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Il sistematico ritardo del dipendente puògiustificare il licenziamento per giusta causa

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