Categorie: News


28 Feb 2015

L’offerta di conciliazione come strumento deflattivo del contenzioso

Prende il nome di “offerta di conciliazione” la procedura ispirata al modello tedesco (Legge Hartz IV) e avente il fine di deflazionare il contenzioso giudiziale in materia di licenziamenti.

Il nuovo strumento è disciplinato nel decreto attuativo del Jobs Act che, mentre scriviamo, è già stato firmato dal Presidente della Repubblica ed in procinto di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La procedura, che è applicabile ai soli lavoratori destinatari del nuovo contratto a tutele crescenti, è ben definita nei tempi e nelle modalità. Infatti, il decreto prevede che:

  • il datore di lavoro, entro 60 giorni dal recesso, possa offrire al lavoratore licenziato una somma di denaro a mezzo assegno circolare;
  • la somma di denaro debba essere determinata in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore: una mensilità dell’ultima retribuzione percepita per ogni anno di servizio, in misura non inferiore alle 2 e non superiore alle 18 mensilità;
  • l’offerta vada formalizzata in specifiche sedi protette (i.e. quelle di cui all’art. 2113 Cod. Civ. e all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003).

L’accettazione dell’offerta determina l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinunzia all’impugnazione, anche se già proposta.

Al fine di rendere attraente il nuovo strumento, il Legislatore ha inoltre previsto che le somme offerte sono esenti da imposte e contributi. L’esenzione non si applica alle eventuali somme corrisposte per differenti pretese, nonché a quelle oggetto di pronunce giudiziali.

La disposizione non precisa le sorti dell’esenzione nel caso in cui il datore di lavoro dovesse proporre una somma diversa da quella prevista dal legislatore. Al riguardo, sarà opportuno attendere i necessari chiarimenti ufficiali.

Altro elemento che dovrebbe rendere interessante lo strumento e conseguentemente consentire di deflazionare il contezioso giudiziario è la possibilità per il lavoratore di vedersi liquidare la somma di danaro in tempi rapidi e senza il rischio di insolvenza, fermo restando il diritto di poter rivendicare altre questioni relative al rapporto di lavoro.

Al lavoratore poi non sfuggirà che la differenza tra la somma netta, massima e incerta, a cui può ambire ricorrendo in giudizio (ovvero 2 mensilità lorde per ogni anno di anzianità) e la somma netta predefinita (1 mensilità netta per anno di anzianità) eventualmente offerta dal datore di lavoro è tale da far propendere per questa seconda.
Ciò senza considerare che i lavoratori con anzianità superiore a 12 anni la differenza si assottiglia ulteriormente per arrivare persino ad azzerarsi.

Da un punto di vista pratico, invece, l’effetto deflattivo potrebbe risultare ostacolato dal fatto che tutte le ulteriori questioni legate al rapporto di lavoro risultano estranee alla “offerta di conciliazione”.

In fase di trattativa, infatti, la risoluzione di tali questioni, soprattutto in un’ottica di tombale definizione dei rapporti, potrebbe verosimilmente rallentare il processo finalizzato al raggiungimento di un accordo entro i termini di legge, anche se solo sul licenziamento, e impedire quindi il buon fine della procedura conciliativa.
Una esaustiva valutazione del nuovo strumento, anche in ottica deflattiva, sarà però possibile solo dopo il verificarsi di un numero apprezzabile di casi concreti, da esaminarsi anche alla luce della risoluzione di questioni estranee al licenziamento, nonché dei tempi e modalità di perfezionamento dei processi formali dinanzi alle sedi prestabilite.

Fonte:

Newsletter AIDP, N° 39 – Marzo 2015
Articolo in formato pdf: http://www.aidp.it/aidp/ALLEGATI/OTHER/5159.pdf

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

22 Ott 2026

Accesso alla Naspi alla luce della recente giurisprudenza (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 22 ottobre 2026 – Vittorio De Luca e Alessandra Zilla)

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), istituita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, rappresenta il principale strumento di sostegno al reddito per i lavoratori…

19 Ott 2026

Dall’innovazione alla governance: l’impatto dell’AI Act sui processi HR tra compliance, trasparenza e responsabilità (AIDP – HR Online, 19 ottobre 2026 – Vittorio De Luca, Martina De Angela)

Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale è passata dall'essere una tecnologia sperimentale a uno strumento sempre più integrato nelle attività quotidiane delle funzioni HR. Le applicazioni oggi disponibili consentono,tra…

12 Ott 2026

“AI tools, remote work and confidential data: employer liability in a borderless environment” – Conferenza IBA 2026

In occasione della IBA Annual Conference 2026 di Copenhagen, il nostro Managing Partner Vittorio De Luca ha moderato, insieme ad Anne Morel (BSP, Lussemburgo), una sessione dedicata a…

1 Ott 2026

E-mail aziendale e controlli difensivi: quando GDPR e diritto del lavoro non coincidono 

La vicenda Piaggio mostra con particolare evidenza come, a fronte dei medesimi fatti, possano convivere valutazioni profondamente diverse a seconda della prospettiva adottata. Il Tribunale di Pisa, con…

1 Ott 2026

NASpI e reintegra: l’opzione del lavoratore fa perdere l’indennità 

Massima  La Corte di Cassazione, con la recente n. 24981 del 3 settembre 2026, ha statuito che, ove il licenziamento sia annullato con ordine di reintegrazione ai sensi…

1 Ott 2026

Lo sai che… una testimonianza resa in giudizio può avere rilevanza disciplinare e, nei casi più gravi, giustificare il licenziamento? 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, ha affrontato il tema della rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese dal lavoratore nell’ambito di…