Il “nuovo” 2103 cod. civ.: Obbligo di repechage più rigoroso
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3370 depositata il 16 dicembre 2016, ha osservato che il datore di lavoro, in caso di licenziamento per motivi economici, nel verificare la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale (c.d. obbligo di repechage) non deve limitarsi alle mansioni equivalenti a quelle svolte dal ....