La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17093/2011, ha affermato che il giudice è chiamato, da una parte, ad interpretare l’elasticità che la norma sul licenziamento per «giustificato motivo soggettivo» gli offre (così come per la «giusta causa») per adeguarla a un contesto sociale in continua evoluzione; dall’altra, però, la valutazione sulla futura affidabilità del lavoratore, alla base della decisione di negare la legittimità al licenziamento, non può sconfinare nell’imposizione all’imprenditore di scelte organizzative che altrimenti non avrebbe fatto.