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Impugnabilità dei verbali di conciliazione in sede sindacale

29 Mag 2019

La terza sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma, con la sentenza 4354 datata 8 maggio 2019, ha affermato che i verbali di conciliazione sottoscritti dal lavoratore in sede sindacale, sono impugnabili entro il termine di cui all’art. 2113 cod. civ., laddove il CCNL non disciplini l’istituto della conciliazione e la sua procedura nonché se il rappresentante sindacale non fornisce effettiva assistenza.

 

I fatti

 

Una dipendente di azienda operante nel settore metalmeccanico, formalmente assunta a decorrere dal 21 aprile 2015 e licenziata il 16 maggio 2016, impugnava innanzi al Tribunale di Roma il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data 21 aprile 2015 con cui aveva rinunciato ad ogni pretesa connessa al rapporto di lavoro parasubordinato intercorso con il medesimo datore di lavoro a decorrere dal 21 gennaio 2003. In particolare, la ricorrente adduceva di (i) aver prestato la medesima attività lavorativa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro a decorrere dal mese di gennaio 2003 in forza di una serie di contratti di collaborazione intercorsi senza soluzione di continuità; (ii) essere stata indotta dal datore di lavoro a sottoscrivere in data 21 aprile 2015 un verbale di conciliazione in sede sindacale con ogni rinuncia al pregresso rapporto quale unica possibilità per poter procedere alla sua assunzione; (iii) non aver mai incontrato il rappresentante sindacale prima dell’incontro e che quest’ultimo fosse stato mero spettatore dell’incontro. La lavoratrice concludeva, pertanto, per l’accertamento della natura subordinata del rapporto a decorrere dal 1° gennaio 2003 e per la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva nonché al pagamento delle relative differenze retributive. Si costituiva in giudizio il datore di lavoro, resistendo alle avverse domande e insistendo per la validità del verbale sottoscritto in sede sindacale e per la sua inoppugnabilità ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2113 cod. civ.

 

Normativa di riferimento

L’istituto delle rinunce e delle transazioni in materia di rapporti di lavoro è disciplinato dall’art. 2113 cod. civ. che dopo aver sancito, al primo comma, l’invalidità delle rinunzie e delle transazioni, aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi, stabilisce, al secondo comma, che “l‘impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima”. La medesima disposizione precisa inoltre, all’ultimo comma, che il regime di impugnabilità non si applicaalla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”.

 

La decisione della Corte di Cassazione

 

Il Tribunale adito, dopo aver esperito l’istruttoria, ha concluso per l’impugnabilità del verbale. In particolare, secondo il Tribunale, il verbale era stato sottoscritto in una sede diversa da quelle elencate dall’ultimo comma dell’art. 2113 cod. civ. da intendersi tassative.

 

Secondo la ricostruzione offerta dal Giudice, le conciliazioni inoppugnabili sono da considerarsi solo ed esclusivamente quelle sottoscritte innanzi la commissione di conciliazione istituita: (i) presso la ITL territorialmente competente oppure (ii) in conformità alle disposizioni del CCNL applicabile al rapporto dedotto in giudizio.

 

Nel caso posto al vaglio della corte di merito, il CCNL non disciplinava l’istituto della conciliazione e il verbale era stato sottoscritto presso la sede aziendale innanzi ad un rappresentate sindacale. Il verbale così sottoscritto rientrava nel regime di impugnabilità di cui al secondo comma dell’art. 2113 cod. civ.

 

Inoltre, dall’istruttoria esperita, a dire del Tribunale, era emerso che il rappresentante sindacale non aveva prestato alcuna assistenza effettiva alla lavoratrice, essendosi limitato a presenziare e a ricordare che il verbale sarebbe divenuto inoppugnabile. Quanto precede, non era sufficiente a garantire alla lavoratrice la piena consapevolezza del contenuto e degli effetti dell’accordo che era chiamata a sottoscrivere.

 

Concludeva dunque per l’accoglimento del ricorso.

 

Conclusioni

 

Con la sentenza in commento, il Tribunale adito, in parte, ha fornito un’interpretazione restrittiva dell’art. 2113 cod. civ. e, in parte, ha confermato un orientamento consolidato giurisprudenziale.

 

Nella specie, l’interpretazione restrittiva dell’art. 2113 cod. civ. è ravvisabile nella parte in cui si afferma che le conciliazioni sottoscritte in sede sindacale non rientrino nel disposto di cui all’ultimo comma della disposizione normativa in commento se non effettuate ai sensi dell’art. 412 ter cod. proc. civ.. In realtà, quest’ultima disposizione sembrerebbe ritenersi di “chiusura” e non invece come elenco tassativo delle sedi di conciliazione.

 

La disposizione è, infatti, rubricata come “Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva” e prevede che “La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”. A ciò si aggiunga che lo stesso articolo 2113 cod. civ. richiama l’art. 411 cod. proc. civ. che fa espresso riferimento al terzo comma alla sede sindacale come luogo ove esperire la conciliazione.

 

Il principio, invece, secondo cui in mancanza di effettiva assistenza sindacale il verbale resta impugnabile, è un principio diverse volte rimarcato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Da ultimo la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9006 del 1° aprile 2019, ha ribadito che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili dal lavoratore. Ciò, purché l’assistenza resa dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinuncia e in quale misura.

 

Notizie correlate:

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