Controlli aziendali e tutela dei dati: quale equilibrio?
Con una recente sentenza del Tribunale di Pisa n. 800 del 13 giugno 2026 si affronta un tema di particolare interesse per le aziende: il delicato equilibrio tra…
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23486 del 18 luglio 2026, hanno affermato che lo stato di incapacità naturale del lavoratore destinatario della comunicazione di licenziamento non è idoneo a superare la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c. La Suprema Corte ha ribadito che tale presunzione si fonda sulla ricezione dell’atto presso l’indirizzo del destinatario e sulla sua astratta conoscibilità, senza attribuire rilievo alle condizioni soggettive del ricevente.
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice per assenza ingiustificata dal servizio. La comunicazione del recesso era stata regolarmente ricevuta dalla dipendente, che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento. Solo successivamente la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento sostenendo di essersi trovata, nel periodo interessato, in uno stato di incapacità naturale derivante da una grave patologia psichica che le avrebbe impedito di comprendere il contenuto e le conseguenze dell’atto ricevuto.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano ritenuto maturata la decadenza dall’impugnazione del licenziamento, rilevando che il termine previsto dall’art. 6 della Legge n. 604/1966 non è suscettibile né di sospensione né di interruzione e che l’eventuale incapacità naturale del destinatario non incide sull’efficacia degli atti recettizi.
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite affinché chiarissero se uno stato di incapacità naturale, processualmente accertato e non contestato, potesse rilevare ai fini del superamento della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.
La Suprema Corte ha risposto negativamente. In particolare, ha ricordato che la disciplina degli atti recettizi è improntata al criterio della ricezione e che ciò che rileva non è la conoscenza effettiva dell’atto, bensì la sua conoscibilità. Secondo le Sezioni Unite, la conoscenza legale prevista dall’art. 1335 c.c. costituisce il risultato di una scelta del legislatore finalizzata a garantire la certezza dei rapporti giuridici.
La Corte ha quindi affermato che “la prova contraria alla presunzione […] si deve muovere anch’essa su un piano oggettivo e riguardare circostanze che attengano, non alle condizioni soggettive del ricevente, bensì a fattori esterni ed oggettivi”. Ne consegue che l’incapacità naturale del destinatario non può essere valorizzata per escludere la conoscibilità dell’atto e, quindi, per vincere la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c.
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che attribuire rilevanza all’incapacità naturale ai fini della decorrenza della decadenza significherebbe introdurre una causa di sospensione non prevista dall’ordinamento.
La pronuncia assume particolare interesse per i datori di lavoro in quanto conferma che, ai fini della presunzione di conoscenza degli atti recettizi, assumono rilievo esclusivamente elementi oggettivi connessi alla ricezione dell’atto e alla sua conoscibilità, mentre restano irrilevanti le condizioni soggettive del destinatario.
Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.
Compila il form