Il dipendente non può indirizzare i clienti verso un concorrente prima delle dimissioni (Camera di Commercio Francese in Italia, 22 luglio 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)
Con l’ordinanza n. 1723 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione italiana ha confermato la responsabilità di un dipendente che, prima della cessazione del rapporto di lavoro, aveva indirizzato i clienti del proprio datore di lavoro verso una struttura concorrente, violando così l’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 del Codice Civile.
La vicenda riguardava il direttore tecnico di un reparto di dialisi il quale, nei giorni immediatamente precedenti alle proprie dimissioni, aveva contattato alcuni pazienti informandoli della possibilità di proseguire le cure presso un’altra struttura sanitaria. Dall’istruttoria era inoltre emerso che il lavoratore si era attivato con anticipo per proseguire la propria attività professionale presso altri operatori del settore e che numerosi pazienti avevano deciso di seguire il personale medico trasferendosi presso la nuova struttura già prima della formalizzazione delle dimissioni.
La Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto accertata la violazione dell’obbligo di fedeltà e aveva condannato il dipendente al risarcimento del danno subito dalla società. In particolare, i giudici avevano rilevato che il trasferimento dei pazienti verso la struttura concorrente era stato organizzato quando il rapporto di lavoro era ancora in essere e che tale condotta aveva determinato l’abbandono, da parte di gran parte della clientela, della struttura originaria.
La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, ribadendo che l’obbligo di fedeltà non si limita al divieto di svolgere attività formalmente concorrenziali, ma impone al lavoratore di astenersi da qualsiasi comportamento contrario agli interessi del datore di lavoro. Secondo i giudici, tale obbligo deve essere interpretato alla luce dei principi di correttezza e buona fede e può essere violato anche da condotte soltanto potenzialmente pregiudizievoli per l’impresa.
La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che il lavoratore aveva iniziato a predisporre il trasferimento dei pazienti verso altre strutture quando era ancora alle dipendenze della società e prima di rassegnare formalmente le dimissioni. Le comunicazioni rivolte ai pazienti e le iniziative organizzative finalizzate al loro spostamento sono state pertanto considerate incompatibili con i doveri di fedeltà gravanti sul dipendente durante il rapporto di lavoro.
Infine, la Cassazione ha precisato che eventuali ritardi nel pagamento delle retribuzioni non escludono né giustificano la violazione dell’obbligo di fedeltà. Anche in presenza di dimissioni imminenti, il lavoratore resta tenuto a rispettare i doveri di correttezza e buona fede fino alla cessazione effettiva del rapporto.
In conclusione, la pronuncia conferma che il dipendente non può sfruttare il rapporto ancora in corso per predisporre il trasferimento di clienti verso un concorrente. Le attività preparatorie dirette a favorire lo spostamento della clientela prima della cessazione del rapporto possono integrare una violazione dell’obbligo di fedeltà ed esporre il lavoratore a responsabilità risarcitoria nei confronti del datore di lavoro.
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